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Beni storici, CNAPPC: gli ingegneri possono solo “coadiuvare” gli architetti nella “parte tecnica”

Paolo Malara, coordinatore del Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.

Gli Architetti ribadiscono la loro esclusiva competenza

Dopo la notizia di qualche giorno fa in cui si è appreso della lettera inviata dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori al Capo del Gabinetto del MIBACT. Prof. Giampaolo D’Andrea in merito alla questione delle competenze sugli edifici storici abbiamo intervistato l’Architetto Paolo Malara, coordinatore del Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.


1 Qualche giorno fa il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha inviato al Capo del Gabinetto del MIBACT una lettera sull’annosa questione delle competenze professionali relative agli edifici vincolati di rilevante carattere storico e artistico. Ci può spiegare in breve il contenuto del documento inviato al MIBACT e il perchè di questa lettera?

La lettera inviata al Capo del Gabinetto del MIBACT. Prof. Giampaolo D’Andrea, scaturisce da una recente circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a firma del suo Presidente Zambrano, che, ancora una volta, malgrado la vigenza del R.D. n. 2537 del 1925 e di una serie di sentenze, tra queste, ultima nel tempo quella del Consiglio di Stato n 21/2014 e delle recenti Linee Guida dell’ANAC sugli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura, ripropone la questione delle competenze professionali su interventi in immobili di interesse storico artistico.
Visti i vari pronunciamenti della giurisprudenza, divenuti ormai assodati e definitivi a favore degli architetti, speravamo fosse ormai un argomento sul quale non ritornare. Il senso della lettera inviata al MIBACT è proprio quello di ribadire la necessità di applicare norme, giurisprudenza e regolamenti vigenti e di operare, come auspichiamo si faccia, per recuperare e restaurare i beni storici e artistici italiani nel migliore dei modi, evitando ulteriori contenziosi e ritardi. Per questi motivi abbiamo chiesto al Capo di Gabinetto di avviare un confronto tra MIBACT e Consiglio Nazionale degli Architetti per poter rappresentare le nostre ragioni.

2 Nelle motivazioni sollevate dagli Ingegneri, a legittimazione della loro competenza in questo ambito, si fa riferimento alla definizione ufficiale del complesso delle opere rientranti nel concetto di “PARTE TECNICA”, come ad esempio gli interventi di adeguamento impiantistico dell’edificio oppure di lavorazioni che non incidono sui profili estetici. Ma quali sono effettivamente gli interventi rientranti nel concetto di “parte tecnica”?

Gli interventi su beni di valore storico con realizzazione o adeguamenti di impianti, parti strutturali o comunque interventi su singoli componenti implicano decisioni, scelte e responsabilità in relazione al valore che il bene esprime nella sua totalità: l’identificazione del significato storico, artistico e socio-culturale e le scelte progettuali da effettuare non possono essere la sommatoria di singole risposte tecniche.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014, confermata anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite 29 febbraio 2016 n.3915, oltre a ribadire la riserva per i professionisti architetti delle competenze per intervenire sugli immobili di interesse storico e artistico, ha chiarito molto bene il concetto di “PARTE TECNICA” sul quale non vi è molto da aggiungere o interpretare.
La sentenza ha, tra l’altro, esplicitato ciò che da sempre rappresenta un patrimonio culturale per chi si occupa di restauro, e cioè che l’attività di progettazione e di direzione dei lavori, negli immobili di interesse storico artistico non può essere ricondotta a mera attività tecnica.
La sentenza, infatti, recita: “né può essere condiviso l’argomento secondo cui, a ben vedere, l’attività di direzione dei lavori coinciderebbe ex se con la nozione di ‘parte tecnica’ delle attività e delle lavorazioni, atteso che i) di tale coincidenza non è traccia alcuna nell’ambito della normativa di riferimento; ii) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una ‘parte tecnica’ (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori”.
Il giudice ha ben chiaro quali siano le competenze indispensabili per cogliere il valore storico documentale ed artistico e, quindi, necessarie per intervenire su beni con valenza storica. Pertanto le competenze tecniche non vengono escluse, ma rivestono carattere ‘residuale’ e possono essere svolte sia da architetti che da ingegneri. In sostanza, pur essendo prerogativa degli architetti intervenire su immobili di interesse storico artistico, gli ingegneri possono coadiuvare l’attività degli architetti, così come previsto dal Reggio Decreto sulle competenze degli Ingegneri e Architetti

3 Come valuta la possibilità che un professionista straniero, in possesso di analoga formazione a quella di un architetto possa intervenire in Italia su edifici vincolati?

Per gli architetti appartenenti alla UE che intendono svolgere una libera prestazione o esercitare il diritto di stabilimento in Italia, l’ordinamento comunitario riconosce automaticamente e indiscriminatamente l’esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.
Al contrario, gli ingegneri civili non sono inseriti all'interno della c.d. Direttiva qualifiche, e pertanto non è previsto per costoro un riconoscimento automatico all'interno degli Stati membri UE. Comunque, a fronte del riconoscimento del titolo di ingegnere per poter esercitare in Italia, l'ingegnere straniero, per poter svolgere attività professionale, sarà comunque soggetto alle regole del RD 2537/1925 che prevede che per gli immobili vincolati sussiste la competenza esclusiva degli architetti.

4 E adesso cosa vi aspettate?

Ci auguriamo che non si perdano di vista gli interessi generali e che si avvii un costruttivo confronto per valorizzare le competenze di ciascuno, puntando sull’aspetto dell’integrazione e della multidisciplinarietà e ridimensionando i termini corporativi sulle competenze, così da non dover fare affidamento a veti e a ricorsi. Rispetto alla nostra formazione, non possiamo abdicare ad una concezione ortopedica dell’intervento su immobili storici: gli interventi tecnici devono realizzarsi con una visione contemporanea e innovativa dei valori storici, architettonici e sociali, visione per la quale le competenze umanistiche sono essenziali. Su altro si può discutere.