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Abusi edilizi: l'ordine di demolizione colpisce anche il proprietario del terreno

Cassazione: i comproprietari del fondo sul quale è stato realizzato l'abuso edilizio non possono ritenersi estranei all'ordine di demolizione e, pertanto, ritenere che lo stesso sia loro inopponibile

Ai proprietari terreni e a tutti coloro che hanno un diritto reale sull’area occupata dall’abuso edilizio, a prescindere dalla circostanza che siano, o meno, committenti o esecutori materiali del manufatto irregolare, è diretta la prescrizione relativa alla demolizione del fabbricato abusivo una volta accertato l'abuso stesso. E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7943/2017 del 20 febbraio scorso.

Secondo la Cassazione, si è in presenza di una "sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio dell'ordine di demolizione, come tale privo di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso". Per questo motivo non risulta applicabile il principio civilistico per cui l'atto eventualmente intercorso tra l'autore dell'abuso edilizio e i terzi produce effetti soltanto tra le parti.

Tale principio, concludono i giudici supremi, è applicabile anche ai rapporti di comunione e di condominio atteso che “detto ordine è, dunque, opponibile anche ai terzi estranei al reato comproprietari dell'area sulla quale sia stato realizzato il manufatto abusivo, di cui, peraltro, nella specie hanno acquisto la comproprietà in conseguenza del rapporto di comunione, essendo l'opera stata realizzata da uno dei comproprietari”.

Ne deriva che, infine, il comproprietario del fondo sul quale il primo ha realizzato l'abuso edilizio non può agire per il riconoscimento dell'indennizzo, previsto dall'art. 936 del Codice Civile.

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