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Correttivo Appalti: confermati gli ok ad appalto integrato e DM parametri obbligatorio

Il Consiglio dei Ministri n.14 del ha approvato al provvedimento di modifica del Nuovo Codice Appalti: si interviene, tra l'altro, sulla rigida separazione tra progetto e lavori (appalto integrato) tentando di inserire elementi di flessibilità. Ora il giro di pareri

Il Correttivo Appalti (testo coordinato con la bozza di decreto in consultazione) è pronto per il giro di pareri dopo l'approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri n.14 di ieri. L'iter disegnato dalla legge delega prevede un passaggio al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata (che devono rilasciare pareri in 20 giorni) oltre che alle Commissioni parlamentari (30 giorni di tempo). In seguito, secondo esame in CdM per la conclusione definitiva entro il 19 aprile, data di scadenza della delega.

Queste le modifiche principali al testo originale del d.lgs 50/2016:

  • appalto integrato: introduzione di un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
  • progettazione: introduzione dell’obbligatorietà dell’uso dei parametri (cd. Decreto Parametri-bis) per calcolare i compensi a base di gara;
  • concessioni 80/20: si chiarisce che il limite dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
  • subappalto:  si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto;
  • indicazione terna sub appaltatori: si prevede che stazione appaltante indichi nel quando ritiene necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta;
  • contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
  • varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
  • semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

Speciale Progettazione
Il DM Parametri-bis quindi diventa 'ufficialmente' obbligatorio per calcolare i compensi dei professionisti. Inoltre è prevista la 'sblindatura' del divieto di appalto integrato (ossia quello che assegna alle imprese di costruzioni anche una quota di progettazione lavori). L'appalto sul progetto definitivo, invece che sull'esecutivo, sarà possibile anche per gli appalti di prevalente contenuto tecnologico e nei casi di somma urgenza. Per le manutenzioni, ok a progetto e lavori: si attende, però, un'ulteriore semplificazione tramite apposito decreto.

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