Sismabonus
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Sismabonus: otto classi di rischio e due modalità di diagnosi

In arrivo il DM attuativo ufficiale, con le linee guida del CSLP sulla classificazione del rischio sismico, che farà finalmente partire il Sismabonus. Tutte le novità su classi di rischio, modalità di diagnosi e detrazione fiscale

Oggi il ministro Delrio firmerà il decreto attuativo del Sismabonus, che consentirà lo sgravio fiscale fino ad un massimo di 85% per la messa in sicurezza statica degli edifici. Il DM attuativo, con le linee guida per la classificazione sismica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che già abbiamo avuto modo di approfondire in maniera esaustiva su Ingenio, farà quindi partire finalmente il meccanismo.

Le linee guida a livello tecnico-operativo
Il documento sulle linee guida richiede ai professionisti di determinare una classe di rischio confrontando un indice che rappresentativo del  costo dei danni che si accompagnano al superamento di ciascuno stato limite (è questa la vera novità) con l’Indice di sicurezza ottenuto come rapporto tra la PGA di capacità allo SLV e la PGA di domanda prevista dalla norma sempre allo SLV. In funzione del peggiore di  questi 2 parametri si attribuirà la classe di rischio: sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto.

Il documento finale è di sole 12 pagine, con l'obiettivo di favorirne l'uso e lasciare ampia libertà tecnica al professionista. Sostanzialmente l'ingegnere incaricato dell'attività deve effettuare una valutazione di sicurezza per lo stato limite di danno (SLD) e per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche delle costruzioni.

Il professionista potrà quindi effettuare l'analisi di vulnerabilità dell'edificio o comunque dell'unità strutturale ai sensi di quanto previsto dal capitolo 8 delle NTC e della allegata Circolare; ciò va fatto con riferimento alla struttura nello stato di fatto e nello stato di progetto. Con gli stessi principi e le stesse conoscenze richieste per trattare le strutture esistenti secondo le NTC, può, utilizzando la metodologia delle linee guida, individure la classe di rischio pre e post intervento. A seconda degli interventi progettati, si può migliorare la classe dell'edificio.

Le classi di rischio
Previste otto classi di rischio (da A+ a G), due in più della prima versione, con introduzione della classe A+ sul modello della certificazione energetica. Per accedere allo sconto, servirà una valutazione dell'edificio e, una volta effettuati gli interventi di messa in sicurezza, una diagnosi sui migloramenti ottenuti. A seconda del miglioramento ottenuto (una classe, due classi, ecc) scatterà un diverso bonus, che potrà arrivare anche all'85% se i lavori sono riferiti a parti condominiali comuni.

Le modalità di diagnosi
I professionisti potranno effettuare le diagnosi sia con modalità ordinaria sia con modalità straordinaria/semplificata e più veloce: la modalità semplificata potrà essere utilizzata per alcuni interventi minori, come quelli di "consolidamento locale" o per gli "edifici in muratura". Tali interventi, di ammontare massimo 28.500 euro, corrispondono a 20 mila euro di detrazione per il Sismabonus. La procedura 'semplificata' può essere impiegata per le operazioni più semplici di "rafforzamento locale", fino a un massimo di 70 euro al metro quadro e 20 mila euro di detrazione. Esempi di intervento: ristrutturazione del tetto di un piccolo immobile, rafforzamento di una trave con elementi in acciaio o in carbonio, fasciatura di un pilastro.

Cosa si può detrarre
Il decreto attuativo definirà precisamente le spese detraibili. Vi rientreranno le spese di documentazione per la diagnosi sismica, l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e la valutazione della classe sismica post-intervento. Anche per chi esegue le diagnosi ma poi non effettua i lavori è prevista una detrazione del 65%.

Come funziona la detrazione
Le detrazioni vanno dal 70 all'85% per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico (riduzione del rischio sismico, per la precisione) con passaggio a una o più classi di rischio inferiori ed, eventualmente, la maggiorazione ulteriore per interventi su parti comuni di edifici condominiali. Nello specifico:

  • detrazione al 70% (75% per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • detrazione all’80% (85% per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

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