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Le novità del decreto “Cresci Italia”

Con l’approvazione definitiva alla Camera avvenuta il 22 marzo scorso, si è concluso l’iter di conversione del decreto “Cresci Italia” 1, il provvedimento del Governo Monti contenente misure in tema di liberalizzazioni e concorrenza. Fra le disposizioni volte a modificare l’assetto delle libere professioni spicca l’obbligo del preventivo, il tirocinio di 18 mesi, la sottrazione della pubblicità al controllo degli ordini, la necessità di stipulare apposita polizza assicurativa per rischi professionali. In particolare, il maxiemendamento al decreto ha introdotto novità in materia di società fra professionisti non previste nel testo originario.
La possibilità di utilizzare la forma societaria per esercitare attività libero-professionali non è, ad ogni modo, una novità degli ultimi mesi ma risale alla prima legge “Bersani” (L. 266/97) e, più recentemente, al decreto “Visco – Bersani” (DL 223/06). Esistono inoltre già da tempo una serie di eccezioni che prevedono la possibilità, per determinate categorie professionali, di ricorrere a specifiche forme societarie. Ad esempio, agli ingegneri è consentita – dall’abrogata legge Merloni del 1994 2 e, attualmente, dal codice dei contratti pubblici 3 – la costituzione di società di capitali aventi determinati requisiti. Questa possibilità non viene meno con il decreto liberalizzazioni, dal momento che le nuove disposizioni fanno “salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti”.
Ora, grazie alle novità apportate dalla Legge di stabilità 2012 4 , così come modificata dal recente decreto “Cresci Italia”, tutti i professionisti potranno esercitare la propria attività anche attraverso i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Si tratta di società di persone, società di capitali e cooperative (in quest’ultimo caso, il numero minimo di partecipanti non potrà essere inferiore a tre). La denominazione sociale, qualunque essa sia, dovrà contenere la dicitura “società tra professionisti”. L’atto costitutivo del sodalizio, che potrà avere ad oggetto la prestazione di servizi professionali interdisciplinari, dovrà contemplare obbligatoriamente:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci di soli professionisti iscritti al ordini, albi e collegi (anche in differenti sezioni) e di cittadini UE in possesso del relativo titolo di studio abilitante. Potranno fare parte della compagine societaria anche soggetti non professionisti ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Questi ultimi, comunemente detti soci “di capitale”, non potranno però avere un “peso” predominante all’interno della società. Il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale degli stessi dovrà infatti essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, pena lo scioglimento della società e la cancellazione della stessa se detta maggioranza non è ristabilita entro sei mesi;
  • i criteri e le modalità per fare si che l’esecuzione dell’incarico sia affidato solo ai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • la designazione del socio professionista da parte dell’utente o, in mancanza, la comunicazione per iscritto del nominativo di chi eseguirà l’incarico;
  • la stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Quanto alle regole specificamente rivolte ai professionisti-soci si rileva che è prescritta l’osservanza del codice deontologico del proprio ordine di appartenenza (la società sarà invece soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta). La partecipazione ad una società sarà inoltre incompatibile con la partecipazione ad altre società di professionisti. Infine, il professionista potrà opporre agli altri soci il segreto riguardante le attività professionali a lui affidate.
Le norme testé illustrate, parte delle quali necessita di specifica disciplina attuativa da parte di un regolamento ministeriale ancora non emanato, dovranno essere commentate e assimilate dalla dottrina e dalla giurisprudenza prima di giungere ad una pacifica interpretazione e applicazione. Le problematiche aperte sono molteplici e complesse e non possono essere affrontate nel presente contributo nemmeno per cenni. Certo è che l’esercizio dell’attività professionale sotto lo schermo societario non si può considerare di per sé e a priori come “migliore” o “peggiore” dell’esercizio in forma individuale o di associazione professionale. Nell’arbitraggio della veste giuridica da dare alla propria attività libero-professionale, le regole introdotte dalla recente riforma devono essere lette come un’opportunità in più, una nuova variabile dai numerosissimi risvolti e della quale i lavoratori autonomi dovranno tener conto, con l’ausilio dei propri consulenti in materia civilistica e fiscale.

 

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(1) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
(2) Art. 17, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
(3) Art. 90, Dlgs 12 aprile 2006, n. 163.
(4) L. 12 novembre 201, n. 183.