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Progettazione: in vigore i nuovi requisiti dei professionisti

Gare di progettazione: entrano in vigore da oggi le nuove regole per la qualificazione dei progettisti. Novità: contributo obbligatorio per le società di Ingegneria, comunicazione dati all'Anac per il casellario e obbligo di includere i giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei

Entra in vigore oggi - 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta - il decreto/Regolamento 263/2016 del 2 dicembre del MIT, che individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee.

Requisiti per i professionisti o singoli associati

  • a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
  • b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti  ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti per le società di professionisti
Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e devono inoltre indicare l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. Le società di professionisti possono essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono quindi comprese le società tra professionisti (STP) introdotte con la legge 183/2011 e regolamentate dal DM 8 febbraio 2013 n. 34.

Società di Ingegneria e contributo integrativo obbligatorio
Le società di Ingegneria disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Vengono poi specificati i requisiti richiesti a tale direttore tecnico, che fanno capo al possesso di una laurea attinente, all'abilitazione professionale e all'iscrizione all'albo.

Importante: alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo del 4% eventualmente previsto dalle Casse di previdenza de firmatari del progetto. Le società dovranno quindi risultare in regola con i versamenti. Il contributo integrativo è l’obolo tradizionalmente versato dalle società di ingegneria a Inarcassa, inizialmente ‘dimenticato’ dal Codice Appalti: l'art.8 del decreto 263/2016, però, specifica chiaramente che “fermo restando quanto previsto in materia di Durc dalla legislazione vigente", alle società tra professionisti e alle società di ingegneria "si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale".

Ricordiamo, in merito, che l'ordinamento attuale di Inarcassa prevede il pagamento del contributo e, pertanto, sono state accolte le richieste fatte a gran voce dai professionisti negli scorsi mesi.

Giovani professionisti
Il decreto stabilisce che "i raggruppamenti temporanei...devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria. I consulenti per essere idonei devono aver fatturato alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti.