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Progettazione e iscrizione all'albo: le novità del Correttivo Appalti per i tecnici

Correttivo Appalti con novità importanti su parametri, concorsi, direttori tecnici, appalti integrati, compensi. Importante: per firmare un progetto i professionisti interni alla amministrazioni pubbliche dovranno essere iscritti al loro ordine di appartenenza: non basterà più la semplice abilitazione

Chi non compare negli albi dei professionisti non potrà firmare un progetto di appalto pubblico. Lo stabilisce il Correttivo Appalti, attualmente in fase di 'studio' da parte delle varie strutture preposte a fornire pareri (Consiglio di Stato, Conf. Unificata e commissioni parlamentari) dopo l'ok preliminare dato dal Governo poco più di una settimana fa (qui il testo coordinato con la bozza di decreto in consultazione).

La novità, che è una delle più interessanti per i tecnici, è quindi che per firmare un progetto, i professionisti interni alla amministrazioni pubbliche dovranno essere iscritti al loro ordine di appartenenza: non basterà quindi più la semplice abilitazione. Di fatto, tutti i dipendenti della PA attualmente non sono iscritti all'ordine dovranno adeguarsi ed iscriversi all'ordine relativo, con relativi oneri, se vogliono firmare per conto della pubblica amministrazione. Ma ci sono altre misure di rilievo per ingegneri, architetti e tecnici in generale. Vediamole.

Parametri e compensi
Le tabelle del DM Parametri Bis saranno obbligatorie per la determinazione del compenso dei professionisti e saranno utilizzate, quindi, dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Non c'è più il 'potenziale utilizzo' ma 'l'obbligatorio utilizzo' che ovviamente cambia tutto.

Inoltre, “le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata". Significa che il pagamento della prestazione andrà garantito, senza fare ricorso a scorciatoie diventate sempre più frequenti negli ultimi anni, con divieto di ogni forma di sponsorizzazione.

Concorsi di progettazione
Le PA saranno obbligate ad assegnare l'incarico al vincitore della competizione. Il vincolo scatta in tutti i casi in cui il progetto non viene sviluppato all'interno dell'amministrazione, ma solo se il vincitore è in possesso dei requisiti previsti dal bando e se la Pa ha previsto questa possibilità nel bando stesso. Pertanto, non succederà più che le PA si 'riservano' di dare l'incarico a chi vince e poi agiscono diversamente.

Prevista anche una semplificazione operativa, ovverosia un doppio step per sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che può essere richiesto a chi partecipa a un concorso per la progettazione di opere pubbliche. Architetti e ingegneri in gara potranno presentare un più snello documento di fattibilità delle alternative progettuali e poi solo chi vincerà dovrà sviluppare gli ulteriori documenti necessari a trasformare il documento in un vero e proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Direttori tecnici
Cambia l'art.84 del Codice, nella parte in cui si stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 "svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici" con un'esperienza almeno di cinque anni "possono continuare a svolgere tali funzioni". La norma tutela ovviamente i professionisti non laureati.

Appalti integrati
Il divieto di appalto integrato del d.lgs 50/2016 'originale' si ammorbidisce, con separazione meno netta tra fase di progettazione e fase esecutiva. Le gare sui progetti definitivi, quindi, potranno essere affidate anche negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per beni culturali, manutenzioni, interventi urgenti e per tutti gli interventi con progetto definitivo approvato entro il 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Codice). Le procedure potranno essere utilizzate entro 18 mesi.

Accordi quadro: niente da fare
I professionisti avevano chiesto di escludere tale forma di affidamento per assegnare i servizi di architettura e ingegneria: nel Correttivo però la modifica non c'è.

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