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Per il soppalco - ripostiglio niente permesso di costruire

Consiglio di Stato: la realizzazione di un soppalco adibito a ripostiglio non fruibile alle persone come spazio di vero soggiorno non richiede il permesso di costruire ed è quindi attività edilizia libera

In tema di opere edilizie e relativo titolo richiesto, è interessante l'ultima pronuncia del Consiglio di Stato, che con la sentenza 985/2017 del 2 marzo scorso, ha stabilito che la realizzazione di un soppalco-ripostiglio non fruibile alle persone come spazio di vero soggiorno non richiede il permesso di costruire ed è quindi configurabile come attività di edilizia libera.

Il presupposto di fondo è, come spesso accaduto anche per altre opere edilizie similari, il non incremento della superficie dell'immobile da parte del soppalco adibito a ripostiglio del caso di specie. Se, quindi, il soppalco non incrementa la superficie immobiliare e non 'produce' in prospettiva ulteriore carico urbanistico, non essendo suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno, il permesso di costruire non è richiesto.

La conferma 'generale' arriva peraltro dall'art.3, comma 1 del T.U. Edilizia (dpr 380/2001), secondo cui in linea di principio sarà necessario il rilascio del titolo edilizio quando il soppalco è di dimensioni non modeste e comporta una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente.

Nel caso esaminato da Palazzo Spada, la situazione è ben diversa: lo spazio realizzato col soppalco infatti "è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. Si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio". Pertanto è attività edilizia libera e l'ordinanza di demolizione comunale è illegittima.