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RUP: a quelli nominati prima del 22 novembre 2016 si applicano le vecchie regole

Appalti: i nuovi requisiti per i responsabili unici del procedimento (rup) si applicano solamente per quelli nominati dopo il 22 novembre 2016 anche se le gare sono state bandite successivamente a tale data

Rien ne va RUP. Dopo le linee guida n.3 Anac, arriva l'ennesima contro-precisazione del MIT, stavolta direttamente in risposta ad un'interrogazione parlamentare (della deputata M5S Mannino), che di fatto elimina anche gli ultimi dubbi in merito alla figura del responsabile unico del procedimento (RUP) nel Nuovo Codice Appalti.

Per farla breve, i responsabili unici del procedimento nominati prima del 22 novembre 2016 potranno continuare ad operare nel mercato degli appalti anche se non sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalle linee guida n.3 dell'Anac, attuative del Nuovo Codice.

Il dubbio sorgeva in caso di nomina al 22 novembre del RUP ma gara non ancora bandita: Umberto Dal Basso, sottosegretario al MIT, ha risposto che i RUP nominati prima del 22 novembre 2016, e prima dell’indizione delle procedure, possono possedere i requisiti previsti dalla vecchia normativa, cioè dal Dpr 207/2010, ovverosia il regolamento del 'vecchio' Codice Appalti (d.lgs. 163/2006).

I requisiti
Le linee guida n.3 obbligano il RUP al possesso di un titolo di studio commisurato all’importo della gara e di molta esperienza sul campo. Nello specifico,

  •  per gli importi inferiori a 1 milione di euro, il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico, ad esempio perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni. Necessaria, inoltre, un’esperienza di almeno 10 anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
  • per importi compresi tra 1 milione e le soglie comunitarie, è necessaria una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze naturali e l'abilitazione all’esercizio della professione. Richiesta anche un’esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
  • per importi superiori alla soglia comunitaria, serve infine una laurea magistrale o specialistica e possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Le linee guida specificano poi che, in casi di particolare complessità e dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, il RUP dovrà possedere la qualifica di project manager.
 
I compiti
Il RUP deve svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori o dell'esecuzione, qualora abbia i titoli necessari per legge. Inoltre deve verificare la documentazione amministrativa nella fase di affidamento e, in caso di aggiudicazione con il massimo ribasso, la congruità delle offerte. Anche nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.
 
Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando il rispetto delle normative, in particolare quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.