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Antisismica: l'applicazione della disciplina è indipendente dai materiali e dalle strutture

Cassazione: la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture

Non conta la natura precaria o permanente dell'intervento, ne il tipo di materiale impiegato o le strutture implicate. Conta la zona, il luogo dove è dichiarata la sismicità, e su tale luogo si applica la disciplina antisismica indipendentemente da tutto il resto. E' questo il principio di diritto 'emanato' dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 9126/2017 del 24 febbraio scorso.

I giudici supremi hanno pertanto accolto il ricorso contro l'ordine di demolizione di una recinzione abusiva, realizzata attorno all'immobile di proprietà, in zona sismica ed in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione del Genio civile.

Secondo i ricorrenti, infatti, la disposizione di servizio specifica del Genio Civile e gli artt. 93, 94 e 95 del dpr 380/2001 escludevano l'autorizzazione dell'Ufficio per
la realizzazione di muri di semplice recinzione in forati e cordolo di fondazione in cemento armato di altezza non superiore a 3 metr
i, mentre il giudice ordinario aveva ritenuto integrata la violazione perché sul cordolo di cemento armato gli imputati avevano apposto dei blocchi di calcestruzzo e non dei mattoni forati.

Secondo i ricorrenti, il termine 'forati' non deve e non può essere inteso come sinonimo di "mattone forato", ma come termine generico indicante qualsiasi blocco di costruzione che al suo interno sia cavo e privo di armatura. La 'ratio' della disposizione risiede quindi nel fatto che il muro di recinzione non ha funzione di contenimento e sostegno di altre strutture e perciò non abbisogna di armatura.

Il giudice ordinario aveva quindi ritenuto la condotta illecita "perché risultava evidente come ben diverso fosse il carico dell'uno o dell'altro tipo di materiale, con ragionevole spiegazione del diverso tipo di disciplina prevista e con un'interpretazione che vista la natura derogatoria della regolamentazione citata, deve essere rigorosa e strettamente aderente al suo tenore letterale".

Per la Cassazione, la motivazione non è convicente, perché il termine "mattone" prescinde dal materiale usato e perché il termine "forato" si riferisce in via esclusiva alla presenza di fori, senza considerare che "l’osservazione sul maggiore o minore carico è del tutto apodittica e prescinde da accertamenti di tipo tecnico-scientifico".

Secondo l'orientamento consolidato - proseguono i giudici supremi - "la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche".

Per la Cassazione, quindi, la prescrizione dell'Ufficio invocata dai ricorrenti può anche essere sindacata dal giudice penale, ma la sentenza impugnata "non
ha evidenziato alcun elemento che consenta questo sindacato, quale ad esempio la collocazione del muro, la natura del terreno, etc., da cui desumere l'integrazione del presupposto
dell'art. 83 dpr 380/2001, limitandosi, come detto, ad interpretare arbitrariamente l'espressione usata dall'Ufficio come riferita al solo "mattone forato", inteso, forse, come "laterizio".

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