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Autorizzazione paesaggistica semplificata in Gazzetta: si parte dal 6 aprile

Il regolamento-DPR sull'autorizzazione paesaggistica semplificata, che regola gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 6 aprile. Tra gli interventi liberi anche quelli antisismici. Tutte le novità

Dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore, finalmente, la nuova autorizzazione paesaggistica semplificata. Il decreto-regolamento (DPR N.31 del 13 febbraio) è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo: come già ampiamente approfondito su Ingenio, siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda gli interventi esclusi dall'autorizzazione o sottoposti a procedura semplificata.

Il nuovo regolamento introduce nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico. Vengono quindi individuate tre categorie di interventi: 1) non soggetti ad autorizzazione pasaggistica; 2) soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato; 3) esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

I 31 interventi esonerati
In totale sono 31, gli interventi 'esonerati' dall'autorizzazione, ossia quelli che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi, sono compresi i pannelli solari termici o fotovoltaici, i microgeneratori eolici, le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, la manutenzione di tende parasole e cancelli e gli interventi antisismici di consolidamento statico degli edifici.

Si tratta di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. La discriminante decisiva è che tali misure non devono comportare modifiche sostanziali agli edifici.

La Riforma, che abroga il previgente dPR 139/2010, riguarda solo i procedimenti autorizzativi per immobili soggetti ai vincoli paesaggistici imposti come segue:

Tali interventi sono indicati nella lista A allegata al dpr, che 'manda in pensione' il vecchio dpr 139/2010 e comprende ovviamente i casi già liberi fin dal 1939 ma elenca in totale 31 fattispecie. Attenzione: non sono tutte opere edilizie, e quando serva una Cila o una Scia naturalmente bisogna presentarla, con eventuale esenzione solo al parere del soprintendente (che può bloccare tutto). Tra le novità più rilevanti, come già accennato, si annoverano le opere di messa in sicurezza antisismica, che diventano libere se non comportano modifiche tipologiche o di volume all'edificio.

Rientrano in questo regiome (non assoggettamento all'autorizzazione paesaggistica) anche le opere interne che comportano una modifica della destinazione d'uso, ma anche coperture, condizionatori dotati di unità esterne, parabole, pannelli solari, sostituzione di cancelli, recinzioni e muri di cinta, insegne per esercizi commerciali, lapidi, strutture stagionali, ecc.

Procedimento semplificato
Il termine per la conclusione del procedimento è tassativamente di 60 giorni. Tra gli interventi che ne sono soggetti:

  • incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi attuabile anche nei centri storici;
  • opere su prospetti e coperture comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio;
  • adeguamento alla normativa antisismica o di contenimento energetico comportante innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
  • superamento delle barriere architettoniche che alteri la sagoma dell'edificio visibile dallo spazio pubblico;
  • demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interese architettonico, storico e testimoniale;
  • autorimesse fuori terra con volume non superiore a 50 metri cubi;
  • tettoie di superficie non superiore a 30 metri quadrati;
  • chiusura di verande funzionali ad attività economiche;
  • strutture temporanee per manifestazioni per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni;
  • cartelli e mezzi pubblicitari non temporanei di dimensione inferiore a 18 metri quadrati.

Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residuali.

Nessuna semplificazione
Sono esclusi dalla semplificazione gli immobili soggetti a vincolo di bene culturale, ex legge 1089/39 e, come statuito dall’art. 14 del Regolamento, l’esclusione dal regime paesaggistica non entra in merito sulle norme urbanistiche, edilizie e settoriali.

Casi speciali di esonero dall'autorizzazione
Ne sono esonerati alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, purchè nello stesso siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.