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Immobili: importanti chiarimenti sulle consultazioni ipotecarie e catastali

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.3/E del 27 marzo, chiarisce che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono gratuite se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento

Arrivano importanti chiarimenti, dalle Entrate, sulle consultazioni ipotecarie e catastali degli immobili. La circolare n.3/E del 27 marzo, infatti, evidenzia che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Nella circolare, si fa il punto sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, sia per via telematica che presso gli uffici, e sulle tipologie di documenti consultabili. In particolare, viene chiarito il concetto di "consultazioni personali", che godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti.

Agevolazioni, esenzioni e particolarità
Ad usufruire dell’agevolazione, ex DL 16/2012, è l’attuale titolare anche per quota del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. La titolarità attuale viene individuata tramite trascrizioni "a favore" del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (es: compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.

Pertanto, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali "a favore" del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono gratuite invece le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (es: su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Importante: il richiedente può visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Inoltre, si può chiedere gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni (vale anche per le Unioni civili).

Modalità di richiesta
Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. E’ possibile, in alternativa, rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.

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