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Acquisto case classe A e B: incentivo cumulabile col Bonus Risttururazioni. Le nuove indicazioni

Incentivo per acquisto case ad alta efficienza energetica: le Entrate precisano che la detrazione è operativa per gli acquisti effettuati dal 2016 e non si applica ad eventuali acconti versati nel 2015. E si può cumulare con il bonus 50%

Altro giro altro 'incentivo', o meglio altra novità: stavolta l'Agenzia delle Entrate torna sull'acquisto di case ad alta efficienza energetica, ossia A e B, per precisare con la circolare 7/E/2017 che il bonus è cumulabile con quello 50% sull'acquisto di immobile ristrutturato.

Acquisto case classe energetica A o B
L'incentivo base corrisponde a una detrazione Irpef del 50% sull'Iva pagata. In caso di acquisto congiunto dell’abitazione ad alta efficienza energetica e delle sue pertinenze (ad esempio cantina o garage), la detrazione del 50% dell'Iva va calcolata sull'intero acquisto, quindi non solo sul prezzo pagato per l'abitazione, ma su quello complessivo, comprendente sia l'unità abitativa sia la pertinenza.

Cumulabilità
Oltre alla detrazione del 50% di cui sopra, per gli acquisti di un'unità immobiliare all'interno di un edificio completamente ristrutturato dall'impresa può beneficiare della detrazione del 50% spettante sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile. Questa è la novità.

Ricordiamo che la detrazione del 50% è su una spesa massima di 96 mila euro per l'acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturato: l'acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Attenzione però: se si vogliono cumulare le due agevolazioni, il bonus ristrutturazioni va calcolato al netto del 50% dell’Iva, per cui ci si è già avvalsi dell’agevolazione. Su un'abitazione pagata ad esempio 208.000 euro (cioè 200.000 euro più l’Iva di 8000 euro), bisognerà calcolare il 25% di 204.000 euro, cioè il prezzo meno la metà dell’Iva, e applicare al risultato il 50% previsto dal bonus ristrutturazioni. L’ulteriore agevolazione sarà pari a 25.500 euro [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].

Modalità
La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi e non si può applicare la detrazione ad eventuali acconti versati nel 2015, neanche se riferiti ad un rogito stipulato nel 2016.

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