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Distanza minima 10 metri: servono due pareti contrapposte di cui una finestrata

Distanze minime in edilizia, Tar Abruzzo: l'applicazione della distanza minima di dieci metri ex art.9 DM 1444/1968 presuppone l'esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata

Per poter applicare la regola della distanza minima di 10 metri ex art.9 DM 1444/1968, è necessaria l'esistenza di due pareti contrapposte, una delle quali deve essere per forza finestrata. Lo ha ricordato il Tar Abruzzo nella sentenza 109/2017 dello scorso 23 febbraio, dove si specifica che l'obbligo si desume da quanto disposto letteralmente dalla norma, riferita alla distanza minima assoluta "tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

I giudici amministrativi abruzzesi ricordano anche che la legittimazione dei soggetti terzi, non direttamente destinatari del provvedimento, “è riconosciuta in base al criterio cosiddetto della >, ovvero in caso di stabile collegamento materiale tra l’immobile del ricorrente e quello interessato dai lavori, quando questi ultimi comportino contra legem un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio".

Ne deriva che non è necessaria la dimostrazione, da parte dei ricorrenti, del pregiudizio della situazione soggettiva protetta, "perché il danno è ritenuto sussistente in re ipsa per la violazione della normativa edilizia, in quanto ogni edificazione non conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici incide se non sulla visuale, quanto meno sull’equilibrio urbanistico del contesto e l’armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti, o situati comunque in prossimità a quelli interessati dagli abusi".

Di fatto, viene considerato attuale e concreto l’interesse di chi, come i ricorrenti, proprietari di un immobile confinante a quello oggetto dell’intervento contestato, ha interesse a ché il vicino edifichi regolarmente anche in presenza di una lesione potenziale o eventuale.

 

 

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