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Consulenze tecniche dei professionisti: verso la revisione dei compensi dei periti estimatori

Compensi dei periti estimatori: il Tribunale di Vicenza considera i parametri irrazionali e solleva questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene. La palla passa alla Consulta

Ci potrebbe essere presto un clamoroso cambiamento, nelle norme che regolano i compensi delle consulenze tecniche dei professionisti. L'oggetto del contendere, 'spedito' alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza del 16 febbraio scorso, è la norma del codice di procedura civile introdotta dal DL 83/2015 che rivedeva le regole dei compensi, nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene.

Il tribunale veneto ha pertanto chiesto alla Consulta di pronunciarsi sull'art.161 comma 3 delle disposizioni di attuazione del cc, perché a suo modo di vedere il criterio di calcolo delle parcelle è irrazionale. Lo spiega dettagliatamente, in una nota, il CNI.

Ricapitolando: le parcelle dei periti estimatori dall'estate 2015 sono state commisurate al prezzo di vendita effettiva (e non di stima) dell'immobile, e la loro liquidazione avviene solamente a immobile effettivamente ceduto. Ne sonop deriva invettive dei professionisti sono figlie di più cause:

  1. dal momento della stima a quello della vendita possono passare anche molti anni, con rinvio dei pagamenti dei compensi dovuti al professionista;
  2. a volte i beni pignorati sono venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate e questo determina un grave danno economico per i professionisti, che di fatto partecipano al rischio della vendita;
  3. poiché la legge prevede la possibilità di liquidare all'esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima, nel caso il cui, per mutate condizioni di mercato o per altre ragioni, il bene fosse venduto ad una cifra significativamente inferiore rispetto al valore stimato, il professionista è costretto a restituire una parte del compenso a distana di anni.

Tutto il meccanismo di cui sopra potrebbe essere rivisto, se la Consulta darà ragione al Tribunale di Vicenza: secondo il giudice, la norma sarebbe irragionevole poiché non è sensato il motivo per cui la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato. Inoltre, non è chiaro perché prende come valore di riferimento un'entità (il valore di vendita), "che tuttavia non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell'esperto".

Il Tribunale di Vicenza qualifica poi la prestazione del perito estimatore come obbligazione di mezzi e non di risultato: pertanto, è irragionevole porre a carico del professionista l'aleatorietà degli eventi che possono andare a incidere sul valore finale dell'aggiudicazione e che sono indipendenti dalla sua condotta. In pratica: il perito estimatore non può essere legato ad un'eventuale vendita a prezzo ribassato.

L'incostituzionalità, quindi, è in riferimento al contrasto con gli articoli 41 e 117 della Costituzione, poiché "pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametra il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%", senza considerare il non rispetto del diritto del lavoratore a ricevere un compenso adeguato e proporzionale alla mole e alla qualità della prestazione svolta.

 

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