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Appalti: incentivi ai progettisti inclusi nel salario accessorio

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2 del Nuovo Codice Appalti sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236 della legge 208/2015

Con delibera n.7/2017, la Corte dei Conti (Sez. Autonomie) ha precisato che, in merito agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2 del Nuovo Codice Appalti, tali incentivi sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).

I compensi sottoposti a questione di massima sono quelli “esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

In particolare, viene in considerazione l’applicabilità, a tali incentivi, del tetto del salario accessorio previsto, all’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, anche in rapporto al nuovo limite all’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale della pubblica amministrazione, compreso quello di livello dirigenziale, introdotto dall’art. 1, comma 236 della legge 208/201.