Data Pubblicazione:

Correttivo Appalti: vista da progettisti e tecnici

Utilizzo del decreto Parametri per i compensi, concorsi, appalto integrato: dentro al testo del Correttivo Appalti diverse interessanti novità per i professionisti ma anche alcune criticità

Dentro alle più di 130 modifiche apportate dal Correttivo Appalti al d.lgs. 50/2016, ci sono alcune novità di assoluto rilievo per tecnici e professionisti, alcune accolte positivamente e altre meno. Vediamole.

1. Utilizzo DM Parametri BIS per la determinazione dei compensi nelle gare di progettazione
Il Correttivo, all'art.24 comma 8 del Codice, introduce l'obbligatorietà dell'uso dei parametri (cd. Decreto Parametri-Bis del 17 giugno 2016) per calcolare i compensi a base di gara. Le stazioni appaltanti, pertanto, dovranno fare ricorso al cosiddetto 'Decreto Parametri' e non potranno pertanto continuare, come sottolineato dal CNAPPC, "a sottostimare tali importi mortificando la qualità delle prestazioni professionali ed i più elementari principi della trasparenza". In questo senso, ricordano gli Architetti, le procedure per l’affidamento variano con il variare dell’importo posto a base di gara, per cui le stazioni appaltanti, senza alcuna regola chiara, rischiavano costantemente di sottostimare tale importo, ricorrendo a procedure di affidamento errate.

2. Partecipazione ai concorsi: semplificazione e riduzione degli elaborati
La modifica all'art.152 del Codice riguarda la semplificazione delle procedure per la partecipazione ai concorsi pubblici, visto che viene alleggerito notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione. In precedenza, tutti i partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Secondo il CNAPPC, peraltro, sul tema dei concorsi restano alcune criticità che potranno essere superate con un successivo provvedimento legislativo.

3. Appalto integrato
Viene introdotto un periodo transitorio che prevede che l'appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza. Per gli Architetti, è accettabile solo il recupero delle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, con l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, ma non l’estensione ad altri casi (urgenza, lavori con rilevanti componenti tecnologiche), "nella consapevolezza che tale procedura non pone certamente il progetto al centro del processo di esecuzione di un’opera pubblica, tradendo uno dei principi fondamentali della legge delega".

4. Livelli di progettazione per gli appalti
All’art.23 viene viene aggiunto il comma 3-bis che prevede la pubblicazione di un nuovo provvedimento attuativo con il quale viene disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro, senza definizione però di una precisa tempistica. Inoltre, al comma 5 viene previsto che ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. Nella prima fase sono individuate e analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed è redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, nella seconda - o in caso di unica fase - il progettista incaricato sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione delle soluzioni progettuali e degli elaborati.
Infine, viene aggiunto il comma 5-bis che prevede per le opere proposte in variante urbanistica che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare.

Allegati