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Consiglio di stato precisa definizioni di pergolati, pergotende, gazebi, verande tettoie e pensiline

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 25 gennaio 2017, n. 306, si è espresso riguardo alla definizione di pergolati, gazebo, verande, pergotende, tettoie e pensiline, che sono opere sia di limitata consistenza, di cui non è sempre agevole individuare il limite entro il quale possono considerarsi attività edilizia libera o necessitano di un titolo edilizio.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 25 gennaio 2017, n. 306, si è espresso riguardo alla definizione di pergolati, gazebo, verande, pergotende, tettoie e pensiline, che sono opere sia di limitata consistenza, di cui non è sempre agevole individuare il limite entro il quale possono considerarsi attività edilizia libera o necessitano di un titolo edilizio.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene a riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, 4 dicembre 2015, n. 2543, con cui è stato respinto il ricorso che era stato presentato contro l’ordinanza del 16 giugno 2015, n. 23, con cui il responsabile del Settore dell’Ufficio Tecnico di AltaVilla Silentina (SA) ha richiesto la demolizione di una copertura e di una chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, in quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo.

La sentenza fornisce alcune brevi descrizioni delle opere di seguito riportate.

  • il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi.Quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
  • il gazebo è una struttura leggera, non aderente a altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi; nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire. Nel caso specifico trattato l’opera non è stata considerata assimilabile a un gazebo per la sua forma, per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri e perché la struttura è stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile in muratura.
  • la veranda è stata definita nell’Allegato A dell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo come “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”. La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. La veranda dal punto di vista edilizio determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.
  • la pergotenda costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (così come definita dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 aprile 2016, n. 1619).
  • le tettoie e le pensiline sono elementi di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici.Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 33267/2011, la tettoia aumenta l’abitabilità dell’immobile. Tale sentenza equipara la pensilina alla tettoia, dalla quale non può distinguersi neppure per la conformazione, stante le diversità di materiali con i quali possono essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto ad altro edificio.La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina, ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento. Sulla base di tali definizioni, i giudici affermano che le opere sanzionate rientrano nella categoria della pergotenda realizzata con teli amovibili, appoggiati sul preesistente pergolato. Infatti, le opere si caratterizzano per la presenza di teli e tende in materiale plastico facilmente amovibili, che aderiscono a una struttura di sostegno costituita da tre pilastri di sezione ridotta in muratura e da alcune travi di legno. La struttura portante, anche se non interamente composta da materiali leggeri, rientra nella categoria dei pergolati e le tende laterali sono considerate come pergotende.In base al Consiglio di Stato, l’ordinanza di demolizione non può ritenersi legittima, perché le opere realizzate sono prive delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura di una costruzione, assoggettate al rilascio di un titolo edilizio.