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Antisismica: demolizione solo per variazioni sostanziali

Cassazione: omesso preavviso e mancanza di autorizzazione preventiva sono violazioni meramente formali e non giustificano un ordine di demolizione da parte del giudice

Solamente gli abusi edilizi concernenti violazioni sostanziali alla normativa antisismica 'giustificano' l'ordine di demolizione. Lo ha ribadito ancora una volta la Corte di Cassazione, già intervenuta di recente in terma di costruzioni in zona sismica, stavolta con la sentenza 18481/2017 del 14 aprile scorso: il potere-dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art.98 del dpr 380/2001, la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quali l'omesso preavviso e la mancanza di autorizzazione preventiva.

Nel caso di specie, è stata correttamente ordinata la demolizione in considerazione del fatto che, al di là dell'omessa denuncia dei lavori e successiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione, le opere in esame erano state comunque realizzate in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, costituente a tutti gli effetti violazione incidente sulla realizzazione tecnica del manufatto.

 

 

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