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...Fabio Bonfà, Vicepresidente CNI

Intervista a:
Fabio Bonfà, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 

 

 

 
Come valutate il fatto che nella società tra professionisti non possa essere prevista attività svolta da terzi non abilitati esattamente come singolo professionista?

Per quanto riguarda la “società tra professionisti” valutiamo positivamente il fatto che non sia stata prevista l'attività svolta da terzi non abilitati come singoli professionisti. Da parte nostra lo riteniamo un provvedimento del tutto legittimo, anzi doveroso, garanzia di qualità della prestazione, della tutela della professionalità e, soprattutto, del rispetto del codice deontologico.

Qual è la vostra opinione sul fatto che, per la partecipazione alla società, si richieda il solo possesso del titolo di studio abilitante?
I soci di capitale, a nostro avviso, hanno una funzione di supporto economico e organizzativo, ma le attività professionali devono essere, giustamente, svolte da professionisti abilitati, iscritti all'albo che, con la firma, si assumono la responsabilità dell'attività svolta. Non trascuriamo, poi, che per gli ingegneri si tratta di attività riservate, con rilevanti risvolti sulla sicurezza e la salute. La norma, poi, è ancora più precisa e prevede che, in sede di assunzione di incarico, sia individuato il tecnico che effettuerà la prestazione professionale.
A nostro avviso, le società rappresentano solo una diversa forma di organizzazione, in definitiva, una diversa struttura giuridica del modo di fare professione. A tal riguardo, abbiamo ritenuto naturale avanzare due richieste, la prima è l'iscrizione delle società all'albo, la seconda la salvaguardia della centralità dei soci professionisti.

Viene fatto divieto, con specifico regolamento, di partecipare ad altra società tra professionisti, in mancanza del quale viene impedito agli Ordini di esercitare la propria azione di vigilanza. Lo ritenete giusto?
Con l'introduzione di questa limitazione crediamo che il legislatore voglia evitare il rischio di un eventuale conflitto d'interesse. Questo aspetto, in ogni caso, è molto delicato e la normativa deve assolutamente garantire comportamenti trasparenti e corretti. Va garantita, in sintesi, la possibilità di esercitare l'azione di vigilanza da parte degli Ordini. Sulla forma per assicurarlo, d'altronde, si possono individuare anche modalità differenti.

Cosa pensate invece della necessità di chiarire la materia delle società multidisciplinari?
Le società multidisciplinari, a nostro avviso, sono un'importante novità; l'approfondimento della loro natura, la loro gestione e l'organizzazione è assolutamente necessaria. In questo ambito è anche essenziale chiarire i limiti delle competenze.

L’abrogazione della L. 1815/1939 priva le attuali associazioni professionali del proprio riferimento normativo e, di fatto, le delegittima impedendo la costituzione di altre. Quale scenario si prospetta?

Su questo specifico punto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene assolutamente necessario un chiarimento importante. È imprescindibile definire, infatti, il rapporto tra le attuali associazioni professionali e le nuove società.



Legge fallimentare ed aziende. Viene esclusa l’applicazione di questa normativa in relazione alla distinzione tra società tra professionisti e imprese. Quali sono le conseguenze?

Coerentemente con l'idea che abbiamo in mente della professione, l'applicazione di questa normativa si configura pienamente adeguata. La professione, d'altronde, non coincide con l'attività d'impresa e per questo, a nostro avviso, va esclusa.