Semplificazione
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Semplificazione in Edilizia: approvato il Dpr di riordino di gestione rocce e terre di scavo

Approvato il Dpr di riordino Gestione rocce e terre di scavo. Parte (ndr. speriamo) la semplificazione su un tema caldo dell'edilizia: perr i produttori viene meno la comunicazione di ogni trasporto e per i piccoli cantieri più facile modificare i piani di utilizzo.

Il nuovo Dpr, che riforma la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo,  attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo con l'articolo 8 del Dl 133/204 e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa, riguardante i piccoli e grandi cantieri. La novità più importante che terre e rocce sono intese non come rifiuti ma come sottoprodotti. Sul fronte piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell'articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull'uso come sottoprodotti di terre e rocce in quantità non superiore a 6mila metri cubi destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo: il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per le bonifiche con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione urbanistica indicata nel piano di utilizzo.

II testo era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio del 2016 ma aveva subito una battuta d'arresto al Quirinale per la ravvisata opportunità di migliorare la gestione dei materiali escavati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Dalla sua entrata in vigore saranno abrogati il Dm 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri, l'articolo 184-bis comma2-bis del decreto legislativo 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione, gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del dl 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri.

Anche sull'amianto piccoli e grandi cantieri sono equiparati: terre e rocce possono essere impiegate come sottoprodotti usando il parametro amianto previsto dal decreto legislativo 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). La differenza dimensionale si riafferma per la gestione e per terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non soggetti a Via e ad Aia. Altra novità è che
il deposito intermedio prima dell'utilizzo del sottoprodotto può essere effettuato anche in luogo diverso dal sito di produzione e da quello di destino, purché siano rispettati i requisiti indicati all'articolo 5,comma 1, e il sito di deposito rientri nella stessa classe urbanistica del sito di produzione.

Sul fronte dei grandi cantieri, viene meno la comunicazione all'autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti e il piano di utilizzo potrà essere prorogato di due anni mediante semplice comunicazione al Comune e all'Arpa.

Per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia, basterà una semplice comunicazione per apportare modifiche al piano di utilizzo o prorogarlo.