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Regolamento edilizio unico: recepimento anche in Lazio

Regolamento edilizio tipo: dopo Puglia e Liguria, la terza regione ad adeguarsi è il Lazio, che recepisce il pacchetto su schema, definizioni ed elenco norme definito il 20 ottobre scorso in conferenza unificata con alcune personalizzazioni consentite

Anche la Regione Lazio, dopo Puglia e Liguria, ha recepito il regolamnto edilizio tipo nazionale di cui all’Intesa della Conferenza Unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016. In merito, ricordiamo che il termine per il recepimento da parte delle Regioni ordinarie è scaduto lo scorso 18 aprile.

In ogni caso, con delibera n. 243/2017 del 19 maggio scorso, la Regione Lazio ha approvato il recepimento dello schema di regolamento che i comuni dovranno adottare entro sei mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione della delibera regionale, non ancora pubblicata sul BUR.

La delibera include lo schema di regolamento standard (integrato in alcuni punti, tenendo conto delle osservazioni degli enti locali e di riferimenti normativi regionali), il quadro delle definizioni uniformi (allegato A) e la lista delle disposizioni che incidono sugli "usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, integrata con la normativa regionale" (allegato B).

Inoltre, nella delibera sono stati inseriti anche due documenti operativi, redatti dai tecnici regionali allo scopo di guidare i Comuni all'adozione dello schema:

  • Norme tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle definizioni uniformi: criteri per la fase della prima applicazione (Allegato C): si specifica che ogni comune "dovrà individuare, ove risulti necessario, un criterio di conversione dei parametri contenuti nella strumentazione urbanistica rispetto alle definizioni uniformi per garantire che il recepimento delle definizioni uniformi non incida sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, si segnala che il Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A) privilegia la nozione di superficie, nelle sue varie declinazioni, rispetto a quella di volume; pertanto, ove il regolamento edilizio o la strumentazione urbanistica vigenti utilizzino il volume come base per il computo delle consistenza edilizie degli edifici, il Comune dovrà introdurre nel nuovo regolamento edilizio uno specifico criterio di conversione";
  • Documento di controdeduzione alle osservazioni (Allegato D).

Particolarità
Oltre a quanto già indicato sopra, si segnala che tra le indicazioni operative, la regione richiamata la circolare 45/REC del 3 dicembre 1999, fin qui il principale riferimento per i comuni laziali in materia di regolamento edilizio ma che, con il recepimento del nuovo regolamento edilizio tipo, di fatto è superata. Ecco alcune delle segnalazioni specifiche:

  • volumi accessori e tecnici: la definizione corretta è quella dettata dalla voce 31 del Quadro delle definizioni uniformi, che non comprende la voce Volume accessorio, che può essere tuttavia agevolmente ricavato utilizzando le definizioni di Superficie accessoria (voce 14) e di Volume totale (voce 19);?
  • superficie accessoria: l'elencazione contenuta alla voce 15 è meramente esemplificativa avendo lo scopo di esplicitare quanto già contenuto nella definizione stessa per la quale è Superficie accessoria la "superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre”;?
  • tettoie, pensiline e portici: le definizioni di riferimento dovranno essere, rispettivamente, quelle delle voci 41, 38 e 39 del Quadro delle definizioni uniformi. In particolare, la definizione di portico/porticato di cui alla voce 39 non richiede che la struttura, per essere definita tale, sia aperta su almeno due lati e per almeno il 50%; ciò non toglie che i singoli comuni possano intervenire porre una disciplina specifica per tali strutture, come espressamente previsto nello Schema (Allegato 1), Parte II, Titolo III, Capo II;
  • illuminazione e/o areazione sottotetti: in continuità con quanto già previsto al punto 5.4, lett. b), della 45/REC, il comune dovrà prevedere che "sia effettuata mediante asole ricavate nelle falde del tetto; il regolamento edilizio dovrà altresì disciplinare gli abbaini e le superfici in facciata derivanti da intersezione di tetti a falde».
     

Regolamento edilizio tipo: il punto
Ricordiamo in primis che le 42 definizioni uniformi (contenute nell’Allegato A al regolamento), trattano in pratica tutte quelle comuni, dalla “superficie netta alla “superficie utile”, dal “soppalco” alla “sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell'edificio”.

L’Allegato B elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia: nel nuovo regolamento comunale, in ogni caso, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'Allegato B. Il regolamento edilizio tipo si articola pertanto in due parti:

  •     Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;
  •     Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.

Tra i principi generali, sono compresi la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.

Le disposizioni regolamentari comunali contengono invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. In ogni caso, gli da perseguire riguardano semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.

Tempistiche e recepimento
La Regioni avevano 180 giorni (termine massimo, scadenza 18 aprile 2017) per adeguarsi al regolamento: in caso di recepimento, il comune è a sua volta obbligato ad adottarlo entro i successivi 180 giorni. In assenza di recepimento ufficiale, scaduti i 180 giorni, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) “trovano diretta applicazione”.

Se invece le regioni non si adeguano entro la scadenza - ma non sono previste sanzioni - il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo. E, in ogni caso, Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente.
 

NB - Non appena il testo della delibera sarà pubblicato sul BUR regionale, forniremo il testo completo.