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Correttivo Appalti: l'approfondimento del CNI sulle novità

Correttivo Appalti: una circolare del CNI fa il punto sulle principali novità del d.lgs. 56/2017 con un occhio particolare alle misure di interesse per gli ingegneri, ritenendosi soddisfatto poichè le modifiche ed integrazioni previste rafforzano il quadro normativo nella direzione auspicata

Correttivo Appalti: una recente circolare del CNI fa il punto sulle principali novità del d.lgs. 56/2017 con un occhio particolare alle misure di interesse per gli ingegneri, ritenendosi soddisfatto poichè le modifiche ed integrazioni previste rafforzano il quadro normativo nella direzione auspicata

Il Correttivo Appalti piace agli Ingegneri. Lo conferma la recente circolare esplicativa e di approfondimento n.71/2017 del 29 maggio del CNI, che analizza le principali misure del d.lgs. 56/2017 entrato in vigore lo scorso 20 maggio e che ha apportato svariate modifiche al Codice originario (d.lgs. 50/2016).

La circolare segnala, tra le altre, queste novità:

1. Obbligatorietà nell'applicazione del DM Parametri
Le modifiche introdotte dall'art.14 comma 1 del d.lgs. 56/2017 vanno a cambiare il comma 8 dell'art.24 d.lgs. 50/2016 sancendo l'obbligatorietà del cosidetto DM Parametri BIS del 17 giugno 2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.).

2. Introduzione dei commi 8-bis e ter all'art.24 del Codice (pagamento dei corrispettivi)
Le integrazioni escludono, a garanzia dei professionisti tecnici, la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera, o di prevedere per lo stesso forme di sponsorizzazione o rimborso.

3. Progettazioni interna ed esterna alle Stazioni Appaltanti
Resta quanto previsto dall'art.24 del Codice: le PA potranno quindi decidere indifferentemente di rivolgersi all'interno o all'esterno delle stesse per l'affidamento dei S.I.A. Tale disposizione, sottolinea il CNI, ha già determinato, assieme alla limitazione al ricorso all'appalto integrato, un notevole incremento del mercato dei S.I.A. in Italia rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore del Codice (ossia prima del 20 aprile 2016).

4. Contratti sotto soglia
Le modifiche introdotte dall'art.25 del Correttivo all'art.36 del Codice escludono l'obbligo di acquisizione di due o più preventivi per l'affidamento di appalti che ricadono sotto la soglia (40 mila euro), offrendo alle SA la possibilità di ricorrere più facilmente all'affidamento diretto. Per il CNI, questo comporterà una riduzione del ricorso alla procedura del massimo ribasso e dei ribassi ad essa collegati, oltre alla semplificazione delle procedure amministrative.

5. Ruolo del RUP negli appalti e nelle concessioni
In linea di massima, i compiti e i requisiti del RUP (responsabile unico del procedimento) sono in linea con quelli previsti dall'art.10 del d.lgs. 163/2006 e dagli art.9 e 10 del dpr 207/2010. Le novità prevedono che il RUP debba essere nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa (al primo atto relativo al singolo intervento), e scelto tra i dipendenti di ruolo della medesima unità oppure, in caso di accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio.

6. Semplificazione dei requisiti per la partecipazione alle gare - polizza assicurativa
Si riducono significativamente (di circa la metà) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipare alle gare per l'affidamento dei S.I.A., favorendo il mercato dei giovani professionisti e degli operatori medio-piccoli. Tra le misure, si sottolinea l'abolizione della cauzione obbligatoria a carico del professionista e la possibilità di sostituire i requisiti di fatturato con una polizza assicurativa

7. Appalto integrato: scelta delle procedure
L'art.24 del Correttivo modifica l'art.59 comma 1 del Codice attenuando il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione e ed esecuzione dei lavori: in pratica, nella definizione più ampia del partenariato pubblico-privato rientra anche la locazione finanziaria, e il divieto NON si estende anche alle opere i cui progetti definitivi sono stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice (18 aprile 2016) e i cui bandi di gara sono pubblicati entro un anno dall'emanazione del Correttivo (e quindi 20 maggio 2018).

8. Concorsi di idee e progettazione
Le modifiche apportate all'art.23 comma 5 del Codice riducono il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo al solo vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 60 gg. dalla proclamazione (art.152 comma 4 del Codice). In precedenza, ricorda il CNI, l'obbligo sopracitato era in capo a tutti i partecipanti con evidenti difficoltà, soprattutto economiche, nella partecipazione al concorso.

Infine, il CNI segnala ciò che non è stato accolto rispetto alle proposte congiunte di CNI e RPT e, di conseguenza, le questioni ancora irrisolte, tra le quali:

  • l'esclusione della possibilità di impiego dell'accordo quadro (art.54) per assegnare i SIA, poiché si ritiene che la previsione di affidamenti multipli di servizi sia in palese contrasto cone le norme del Codice in materia di apertura del mercato;
  • il non utilizzo dell'appalto integrato per le opere i cui progetti sono stati validati prima del 18 aprile 2016, poiché tale tipologia di appalto relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche;
  • la previsione in capo ai professionisti anche l'obbligo di iscrizione, da parte dei dipendenti delle PA abilitati all'esercizio della professione, al relativo albo professionale;
  • la possibilità di affidare direttamente la progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione.