Data Pubblicazione:

Abusi edilizi: in caso di opere aggiuntive c'è la sanzione pecuniaria e non la demolizione

Consiglio di Stato: in virtù dell' art. 33, comma 2, DPR 380/2001, si può applicare la sanzione pecuniaria al posto della demoliziione esclusivamente in presenza di alcuni presupposti, tra cui la preventiva emanazione dell'ordine di demolizione, l'istanza tempestiva del destinatario dell'ordine ed un "motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale" sulla impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, configurabile soltanto quando "la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso" legittimamente realizzato

Consiglio di Stato: si può applicare la sanzione pecuniaria al posto della demoliziione esclusivamente in presenza di alcuni presupposti, tra cui la preventiva emanazione dell'ordine di demolizione, l'istanza tempestiva del destinatario dell'ordine ed un "motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale" sulla impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, configurabile soltanto quando "la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso" legittimamente realizzato

Quando è possibile 'sostituire' la demolizione con una semplice sanzione pecuniaria in caso di abuso edilizio? Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2347/2017 dello scorso 17 maggio, ricapitola i casi in cui il comune può optare per questa possibilità, e che sono elencati nell'art.33, comma 2 del dpr 380/2001.

Prima di tutto si ricorda che in caso di accertamento dell'abuso edilizio, ovverosia di intervento realizzato in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, oppure con variazioni essenziali, scatta automatica l'emanazione dell'ordine di demolizione per il solo fatto di averli riscontrati, come prevede l'art.31, comma 2 del dpr 380/2001.

Poi, c'è l'alternativa della sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, ma solo in presenza di determinati requisiti:

  • preventiva emanazione dell'ordine di demolizione;
  • istanza tempestiva del destinatario dell'ordine;
  • motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale sull'impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, che si configura solo quando "la demolizione, per sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso" legittimamente realizzato (es. eliminazione di opere realizzate in aggiunta a un manufatto preesistente).