Data Pubblicazione:

Decreto BIM, ci siamo: provvedimento in consultazione pubblica. Il testo

Appalti BIM: il testo del provvedimento che attua l'art.23 del Nuovo Codice appalti è in consultazione fino al 3 luglio 2017. Obbligatorietà confermata dal 2019 per le opere oltre i 100 milioni. Tutte le specifiche e il testo del decreto

Il decreto sul BIM è stato messo ufficialmente in consultazione pubblica dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assieme alla Relazione Illustrativa di accompagnamento: i contributi degli stakeholder potranno pervenire entro il 3 luglio, poi il MIT raccoglierà le segnalazioni, di cui terrà conto nella stesura definitiva del decreto attuativo previsto dal nuovo codice degli appalti (in attuazione dell'art.23, comma 13 del Nuovo Codice Appalti).

La Consultazione  – disponibile dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017 - è ospitata su piattaforma on line messa a disposizione dal Formez alla pagina http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti.

La proposta individua:

  • gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti;
  • l'utilizzo facoltativo e obbligatorio dei predetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia delle opere alle quali gli stessi saranno applicati;
  • i contenuti informativi del capitolato.

Tempistiche di realizzazione
Il provvedimento consta di 8 articoli prevede, all'art.6, che dal 2019 le stazioni appaltanti dovranno prevedere l'utilizzo del Bim per tutti i "lavori complessi" di importo superiore a cento milioni di euro. Poi, successivamente, l'obbligo verrà via via esteso alle costruzioni di importo minore: dal 1° gennaio 2020 toccherà alle opere superiori ai 50 milioni, dal 1° gennaio 2021 quelle sopra i 15 milioni, dal 2022 quelle sopra i 5.22 milioni (attuale soglia UE per i lavori pubblici), dal 2023 tutte le opere superiori al milione e fino a riguardare tutte le opere pubbliche (comprese quelle di costo inferiore al milione di euro) nel 2025.

Tra i lavori complessi vengono individuati quelli "caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici". Sono considerati complessi anche i lavori caratterizzati da "rilevanti difficoltà realizzative" o che richiedano "un elevato livello di conoscenza" mirato a evitare sforamenti di costi e tempi.   

I motivi del BIM
Come segnalato dal MIT nel comunicato stampa che annuncia la consultazione pubblica, il d.lgs. 50/2016 ha introdotto, come previsto da direttiva europea, l'obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nella progettazione. L'obiettivo finale è razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.

La modellazione elettronica è un cambio di paradigma nel comparto Costruzioni consentirà inoltre di razionalizzare la spesa per investimenti, internazionalizzare Professionisti ed Imprese e contribuirà a rendere efficiente e trasparente il settore.

BIM: definizioni
Il processo è noto e già applicato come BIM - Building Information Modeling (Modello d'Informazioni di un Edificio): è un modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.

Nello specifico, attraverso il BIM è possibile per tutti gli operatori tecnici (architetti, ingegneri, strutturisti, impiantisti, costruttori) la collaborazione in tempo reale: la novità principale è costituita dal fatto che ogni singolo oggetto edilizio (infisso, parete, impianto, ecc.) è associato con determinate informazioni (durata attesa, costo, performance, ecc.) che chiunque può condividere e implementare. In questo modo si prevengono prima gli errori e si trovano migliori soluzioni, con un processo "condiviso" in real-time che dovrebbe garantire risparmi notevoli su tempi e costi di realizzazione e gestione opere.

Obblighi per PA e stazioni appaltanti
L'art.3 prevede che le stazioni appaltanti, per poter chiedere a imprese e progettisti di utilizzare il BIM, investano in formazione con un preciso piano di aggiornamento del personale. Poi dovranno essere rispettate due condizioni: 1) predisposizione di un piano di acquisto e manutenzione strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera; 2) organizzazione di una struttura di controllo e gestione delle procedure.

Dopo l'entrata in vigore del decreto, prevista 15 giorni dopo la pubblicazione in GU con applicazione ai bandi successivi, sarà facoltà delle PA ricorrere al BIM per le "varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima".

Allegati