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Abusi edilizi: la prova della data spetta al diretto interessato

Abusi edilizi: il Tar Calabria ricorda che l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato, e non sulla pubblica amministrazione

In caso di abuso edilizio, l'onere della prova dell'epoca della realizzazione dell'abuso stesso spetta all'interessato e non all'amministrazione che, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione.

Lo ha ribadito il Tar Calabria con la sentenza 937/2017 dello scorso 14 giugno, precisando che in virtù di tale principio nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza repressiva di un abuso edilizio (con demolizione), il privato è tenuto a fornire la prova dello status-quo ante (cioè "prima"), poiché l'amministrazione solitamente non può materialmente accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio.

Pertanto, nel caso di specie, visto che la ricorrente ha rappresentato documentalmente alla P.A. che i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione sono stati realizzati prima del 1967 e che la medesima P.A., nella motivazione dell’atto impugnato, pur emanato a notevole distanza temporale rispetto al sopralluogo, ha omesso di controbattere alla censura con adeguati elementi istruttori, il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione viene accolta.