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Cassazione: obbligo del POS anche per chi fornisce il calcestruzzo

La Corte di Cassazione decide in merito a un ricorso presentato per un infortunio per folgorazione di un lavoratore avvenuto in un cantiere edile, nel quale erano in corso delle operazioni di getto del calcestruzzo mediante un autobetonpompa, a causa del contatto di una parte dell’attrezzatura stessa con una linea elettrica che attraversava il cantiere medesimo, ha avuto modo di esprimersi in merito all’obbligo o meno della redazione del piano operativo di sicurezza (POS) da parte delle imprese che provvedono alla fornitura del calcestruzzo.

La suprema Corte ha sostenuto che le imprese esecutrici sono assoggettate agli obblighi di redigere il POS, e quindi anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa. Mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura, ha inoltre aggiunto la Corte di Cassazione, anche dei lavoratori, come è avvenuto nel caso in esame, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature.


L’Atecap sostiene da sempre che l’obbligo di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) nelle forniture di calcestruzzo debba nascere solamente nei casi in cui vi sia un effettivo servizio di posa in opera del materiale che si aggiunge alla fornitura, eseguito quindi da lavoratori adeguatamente formati per tali attività. In tutti gli altri casi si applica l’articolo 26 del Testo unico per la sicurezza, il quale prevede uno scambio di informazioni reciproco fra impresa fornitrice e impresa esecutrice anche più dettagliato del POS, perché adeguato al tipo di attività svolte.  

La posizione dell’Associazione è allineata a quella che il Ministero del Lavoro ha espresso in diverse circolari esplicative, fra cui in particolare la lettera circolare del 10 febbraio 2011 che ha chiarito quando si verifica la fornitura di calcestruzzo e quando invece ci sia fornitura e posa in opera del materiale con obbligo pertanto di redigere il POS. Nel caso specifico del pompaggio, oggetto della recente sentenza della Cassazione, la posa in opera avviene quando il dipendente dell’impresa fornitrice tiene il terminale della pompa ovvero la parte finale in gomma e non quando manovra il braccio, che è invece una semplice operazione facente parte delle fasi di consegna del calcestruzzo mediante pompa.
La mancata redazione del POS non implica un abbassamento dei livelli di sicurezza, perché l’articolo 26, se assolto in maniera corretta, permette il pieno rispetto delle misure di sicurezza nella fornitura di calcestruzzo.

Massimiliano Pescosolido - Segretario Generale
ATECAP - Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato



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