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Manovrina pubblicata in GU: trasmissione polizze assicurative dei professionisti

In virtù di quanto previsto dalla Manovra Correttiva, pubblicata in Gazzetta con il testo coordinato delle modifiche attuate in sede di conversione in legge, i professionisti devono trasmettere alle Entrate le polizze assicurative aggiornate, altrimenti si rischia la cancellazione dagli elenchi degli abilitati a partire dal 24 aprile 2017. Tutte le misure per l’edilizia e i professionisti

La conversione in legge Manovra finanzaria correttiva, cd. Manovrina, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno scorso (legge n.96/2017 del 21 giugno) assieme al testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalle commissioni parlamentari. L'approfondimento completo di tutte le misure per professionisti ed edilizia è già su Ingenio alla pagina dedicata.

Polizze assicurative dei professionisti
Segnaliamo che dopo la riduzione del tetto da 15 mila a 5 mila per le compensazioni, i professionisti sono tenuti a trasmettere le polizze assicurative aggiornate all’Agenzia delle Entrate. Chi non si mette in regola rischia la cancellazione dagli elenchi degli abilitati a partire dal 24 aprile 2017.

Da qui, le numerose lettere spedite dalle direzioni generali delle Entrate: i professionisti e/o il centro di assistenza fiscale devono rilasciare quindi un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, ai sensi della lett.a), comma 1, art. 35, d.lgs. 241/1997. Per eseguire l’operazione bisogna essere in possesso della copertura assicurativa, di cui al dm 164/1999 (art. 22), con un massimale che tenga conto dei clienti assistiti e/o del numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, di valore non inferiore a 3 milioni.

In merito, ricordiamo che l’art.3 della Manovra Correttiva ha rideterminato in 5.000 euro (dai vecchi 15 mila) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi all’Iva, alle imposte dirette, all’Irap e alle ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione, da cui emergono i crediti stessi, l’apposito visto di conformità, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Da qui l’invito delle Entrate a controllare che l’Assicurazione del professionista abbia recepito tali novità, inviando la copia della medesima polizza (riscontro) alla direzione regionale territorialmente competente, a mezzo Pec, indicando i dati dell’assicurato. Se non si ottempera, come già segnalato sopra, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in commento, la direzione regionale avvisa che il professionista sarà cancellato dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto, con decorrenza dalla data di entrata vigore del provvedimento (24/4/2017) che ha ridotto il tetto indicato, con la conseguenza che lo stesso operatore dovrà richiedere e ottenere una nuova autorizzazione, presentando una nuova richiesta e la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 21, dm 164/199.