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Cumulo pensionistico professionisti: nuova circolare INPS

Con il cumulo contributivo si ha diritto anche alla pensione anticipata: lo precisa l'Inps nella circolare 103/2017 che aggiorna la disciplina del cumulo ai nuovi requisiti per la Riforma Fornero. Per i professionisti, i contributi delle casse sono utili solo per il diritto alla pensione, non anche per la misura

Grazie al cumulo contributivo la pensione anticipata è possibile. Lo ha precisato l'ultima circolare INPS in materia, la n.103/2017 che ha aggiornato la disciplia del cd. cumulo contributibo ai nuovi requisiti per la Riforma Fornero. Va precisato che, per quel che riguarda i professionisti, la circolare INPS n.60/2017 del 16 marzo aveva fornito tutti i dettagli applicativi inerenti all'estensione del cumulo pensionistico ai professionisti prevista dalla Legge di Bilancio 2017 all'art. 1, comma 195, che ha modificato l'art.1, comma 239 della legge 228/2012, concernente appunto la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento in un'unica pensione.

Nello specifico, il comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:

Va però precisato che per i professionisti i contributi delle casse sono utili solo per il diritto alla pensione, non anche per la misura.

Tornando alla disciplina generale, dal 1° gennaio 2012, i lavoratori in regime contributivo, anche se per opzione, oltre alla pensione di vecchiaia, a quella d’inabilità e a quella ai superstiti, ottenibili da sempre, possono conseguire la pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi d’età e con 20 anni di contributi o con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi se donne) a qualunque età.

Pensionati?
Il cumulo è precluso a chi già è titolare di pensione liquidata da una delle gestioni per le quali è richiesto, ma questo non esclude la facoltà di cumulo a chi sia titolare di pensione, ma di una gestione diversa da quelle interessate al cumulo.

Le deroghe (al 31 dicembre 2011)

A chi prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (cioè al 31 dicembre 2011) non aveva i requisiti per l’opzione al contributivo, né per il diritto a pensione, qualora chieda il cumulo si applicano i seguenti requisiti:

  • a) pensione di vecchiaia: 20 anni di contributi e un’età pari a: 1) 65 anni e 7 mesi per le dipendenti (donne) del privato; 2) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla gestione separata; 3) 66 anni e 7 mesi per tutti gli altri lavoratori/lavoratrici;
  • b) pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne.

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