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Illeciti professionali nelle gare: quando scatta l'esclusione

Tar Valle d'Aosta: l'esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità

L'art. 80, comma 5, lett. c), del Nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50/2016) – che consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" – innovando rispetto al previgente assetto normativo, prevede che l'esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Lo ribadisce a chiare lettere il Tar Valle d'Aosta nella sentenza 36/2017 del 23 giugno, che ha respinto il ricorso avverso il procedimento di esclusione da una gara per gravi illeciti professionali.

Tra i "gravi illeciti professionali”, ricorda il Tar, rientrano:

  • le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  • il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  • il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Quel che "più conta", quindi, è la circostanza che, per effetto degli indicati fattori o di ulteriori elementi valutativi, emerga a carico dell’operatore economico un quadro tale da rendere dubbia la sua affidabilità. In merito, la stazione appaltante dispone di un "coefficiente di discrezionalità il cui esercizio – ed il cui correlato sindacato in sede giurisdizionale - comporta la esatta riconduzione della fattispecie astratta contemplata dalla norma (grave illecito professionale) a quella concretamente palesatasi nella singola gara".

Questa discrezionalità affidata alle stazioni appaltanti affiora, pur in mancanza di una formulazione della norma di segno univoco come quella contenuta nel previgente Codice appalti (laddove si discorreva di "motivata valutazione”), da quanto statuito a proposito della consacrata necessità di dare "dimostrazione con mezzi adeguatidella sussistenza della fattispecie espulsiva, nonché dall’uso di locuzione generiche (“dubbia”, “gravi”) e dalla omessa precisa elencazione di ipotesi escludenti, che il legislatore infatti si limita ad individuare a fini meramente esemplificativi.