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Valutazione di impatto ambientale (VIA): semplificazioni e novità dal 21 luglio

Con il provvedimento, in vigore dal prossimo 21 luglio, viene modificata l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)", al fine di efficientare le procedure, innalzare i livelli di tutela ambientale, contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese

La nuova VIA - valutazione di impatto ambientale partirà il prossimo 21 luglio con l’esame preliminare ‘abbreviato’ (30 giorni) e tante altre novità importanti. Il decreto legislativo 104/2017 del 16 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio, in attuazione della direttiva 2014/52/UE, modifica infatti l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”.

Ecco le novità principali contenute nel decreto:
 

  • la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un "provvedimento unico ambientale" che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti (30 giorni per l'esame preliminare), cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come "perentori" ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
  • una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta a circa 21 miliardi di euro;
  • una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
  • l'eliminazione per il proponente dell'obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello "screening" sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
  • l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti;
  • l'ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell'istituto dell’inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all'art. 22 del d.lgs. 50/2016;
  • l'introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della legge 241/1990 di cui al d.lgs. 127/2016.