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Violazione regole antisismiche e sanatoria dei reati: chiarimenti

Abusi edilizi e violazione delle norme in materia antisismica: la Cassazione ribadisce che l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi

L'ultimazione dei lavori coincide sempre con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi, “di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato”.

Inoltre, il permesso di costruire conseguito in sanatoria, ai sensi dell'art.36 del dpr 380/2001, estingue solamente i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, "nella cui nozione non rientrano le costruzioni da eseguirsi in zona sismica, poiché la loro oggettività giuridica è diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio".

Per questi motivi, la Corte di Cassazione (Penale), con sentenza 30654/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso della proprietaria e committente di un locale seminterrato, condannata a 300 euro di ammenda in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 93-95 del dpr 380/2001 per avere “iniziato i lavori di realizzazione di un locale seminterrato, avente struttura in cemento armato delle dimensioni di 8,20 metri per 7,60 metri con altezza pari a 2,50 metri, sito in zona sismica, senza darne preavviso scritto al competente Sportello Unico per l'edilizia"; artt. 94-95 del dpr 380/2001, "per avere, nella predetta qualità, iniziato i lavori sopra descritti in zona sismica, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Regionale"; artt. 65-72 del dpr 380/2001, "per avere, nel medesimo frangente, omesso
di denunciare al competente Sportello Unico per l'edilizia i lavori in questione prima del loro inizio
".

Quanto alla censura secondo cui la zona di realizzazione del seminterrato non sarebbe stata sottoposta alla disciplina sulle zone sismiche, aggiungie la Cassazione, "la sismicità dell'area è stata riscontrata dal giudice di primo grado, che infatti ne ha dato specificamente atto in sentenza, sottolineando, peraltro, come la questione, nel corso del giudizio dibattimentale, non fosse affatto controversa".
 

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