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Vietate le tettoie che impediscono la vista al vicino

Tettoie permanenti: per il Tribunale di Roma quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri

La tettoia permanente realizzata a meno di 3 metri dal fondo del vicino è abusiva e va demolita, perché vieta allo stesso vicino di esercitare dalle proprie aperture la veduta "in appiombo". Lo ha affermato il Tribunale di Roma nella recente sentenza 4479/2017.

I giudici romani hanno quindi condannato una condòmina a rimuovere la tettoia in legno coperta in pvc e situata a 1.40 metri dal fondo del vicino, poiché come disposto dall'art.907 c.c., "quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri". Oltre alla rimozione, è stato disposto un risarcimento danni di 8.400 euro (circa cento euro per ogni mese di durata dell'abuso).

Il manufatto, per i giudici, è "saldamente ancorato alla pavimentazione" e quindi rientra nella definizione di tettoia, "struttura intelaiata poggiante su pilastri, stabilmente coperta, aperta su due o più lati”. Sono escluse dal caso di specie le definizioni di “pergotenda” o “pergolato”, poiché entrambe "sono caratterizzate dall’essere realizzate con strutture leggere di esigua sezione". Peraltro, a detta del vicino, tale opera faciliterebbe il ristagno di acque superflue e renderebbe meno sicuro il suo appartamento fornendo potenziali vie d'accesso esterne alla finestra.