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DDL Concorrenza è legge: le novità per professionisti e società di ingegneria

La legge sulla Concorrenza ha ottenuto l'ok definitivo dal Senato e viaggia verso la Gazzetta Ufficiale: tra le novità di rilievo, l'aggiornamento catastale per l'edilizia libera, l'obbligo di polizza assicurativa per le società di ingegneria e la comunicazione precisa sul compenso della prestazione e della polizza assicurativa in capo ai professionisti

Nella seduta di mercoledì 2 agosto, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (DDL 2085-B) nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Il Senato ha reso disponibile anche la scheda di lettura completa del provvedimento finale.

Tra le novità di rilievo per l'edilizia e i professionisti tecnici, segnaliamo:

Società di ingegneria (art.1 commi 148-149)
Le disposizioni estendono alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge 266/1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).

Disposizioni sulle professioni regolamentate (art.1 commi 150-152)
Viene imposto a tutti i professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).

Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale (art.1 comma 26)
Riguardo le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, dovranno contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

Atti per l'aggiornamento catastale (art.1 commi 172-173)
Previste novità sugli obblighi di aggiornamento catastale, in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Il comma 172 dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Il comma 173, invece, prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, "il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con eventuali sanzioni ove non adempia".