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Nuovo ascensore in condominio: la comunione di proprietà è parziale

Cassazione: l'ascensore installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese

La comunione 'parziale' del nuovo ascensore del condominio si fonda sul presupposto che, essendo un impianto suscettibile di utilizzazione separata, "proprio quando l'innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune (nella specie, il vano scale) conseguente alla realizzazione dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea (lo stesso art. 1121 c.c., al comma 2, parla di maggioranza dei condomini che abbia "deliberata o accettata" l'innovazione), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all'art. 1102 c.c.), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".

Il principio è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20713/2017 dello scorso 4 settembre: in definitiva, l'ascensore installato nel condominio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini "non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall'art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale".

La Cassazione differenzia quindi le spese per il nuovo ascensore da quelle di manutenzione e ricostruzione di un ascensore già esistente: le prime vanno ripartite secondo quanto previsto dall'art.1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della prorpeità di ciascun condominio; le seconde secondo l'art.1124 c.c. Solamente in caso di consenso di tutti i còndomini, l'impianto diventa di proprietà comune.