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Riscatto della laurea: la guida speciale su modalità e vantaggi

Come riscattare il corso di laurea e quali vantaggi si otterrebbero da questa operazione? Nella guida della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, tutte le precisazioni su quali soggetti possono fare richiesta per il riscatto degli studi universitari, i requisiti necessari, i titoli ammessi e i criteri di calcolo applicabili

In attesa di 'capire' se, prima o poi, il riscatto della laurea diventerà gratuito per tutti, solamente per i laureati 'recenti' oppure resterà a pagamento come è attualmente, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha redatto un'interessantissima guida che analizza, punto per punto, il riscatto del corso di studi disciplinato dall'attuale ordinamento previdenziale evidenziandone caratteristiche, punti di forza e convenienza.

Nel documento si precisano quali soggetti possono fare richiesta per il riscatto degli studi universitari, i requisiti necessari, i titoli ammessi e i criteri di calcolo applicabili.

Chi può riscattare la laurea
Il soggetto che può esercitare il riscatto, nelle modalità disciplinate dalla norma entrata in vigore il 12 luglio 1997 (d.lgs. 184/1997, poi completata dalla legge 247/2007), è da individuarsi nei lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti), ai fondi esclusivi e sostitutivi (come la Gestione ex INPDAP confluita in INPS dal 2012), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) e alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della Legge 335/1995.

Dal 1° gennaio 2008 il riscatto può essere chiesto anche da sogetti inoccupati attraverso il pagamento di un importo stabilito forfettariamente.

Cosa si può riscattare
Sono oggetto di riscatto ex art. 2 del d.lgs. 184/1997 gli anni della sola durata legale del corso di studi di laurea. Nel caso di una laurea triennale in Economia, ad
esempio, se il soggetto richiedente ha impiegato 4 anni a conseguire il titolo di studio, solo i primi tre anni saranno riscattabili. Il periodo riscattabile sarà considerato sempre al netto di eventuali periodi contemporanei già coperti di contribuzione (es. lavoro part-time contestuale alla laurea o contemporaneo al servizio militare).

Chi richiede il riscatto potrà frazionare il periodo, riscattandone anche solo una parte, pagando un onere riproporzionato rispetto alle effettive settimane contributive riscattate.

I titoli ammessi a riscatto, a condizione che siano stati conseguiti dal richiedente, sono quelli individuati dalla legge 341/1990 (includendo i corsi disciplinati dai Decreti
del MIUR 503/1999 e 270/2004):

  • Laurea a ciclo unico, vecchio ordinamento (es. 4 anni Laurea in Giurisprudenza);
  • Laurea triennale;
  • Laurea Specialista o Magistrale (2 anni);
  • Laurea Magistrale a Ciclo Unico (es. 5 anni LMCU in Giurisprudenza);
  • Diploma di Specializzazione per Studenti Laureati (es. Scuole di Specializzazione Medica);
  • Diploma accademico di primo, secondo livello e specializzazione; diploma
  • accademico di formazione alla ricerca;
  • Titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale (es. Accademia di Belle Arti; cf.Messaggio INPS n. 15662/2010);
  • Dottorato di Ricerca (solo se non coperti da Contribuzione, cf. D.M. del MIUR 11.9.1998).

Non sono inclusi nell’elenco i Master Universitari. Possono essere riscattati anche due o più corsi di studi, sostenendo i relativi oneri, purché i periodi oggetto di
riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria.

Criteri di calcolo
Sono strettamente collegati al metodo di calcolo pensionistico del richiedente (retributivo o contributivo) secondo questi criteri:

  • collocazione cronologica del periodo di studi riscattato (prima o dopo il 31.12.1995 e prima o dopo il 31.12.2011);
  • sistema di calcolo applicabile al periodo tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995.

Convenienza del riscatto
La domanda che tutti i laureati si pongono è: mi conviene riscattare la laurea? La guida dedica un intero paragrafo al 'dilemma', partendo dal presupposto che le valutazioni da effettuare sono molteplici.

Dal punto di vista finanziario, bisogna tenere presente che dal 2008 è attiva la possibilità di rateizzare l'onere del riscatto in un massimo di 120 rate mensili distribuite su 10 anni senza nessun aggravio di interessi.

Sul costo effettivamente sostenuto, invece, dipende dal regime fiscale applicabile all'onere sostenuto dal richiedente: la valutazione della convenienza fiscale si legherà, quindi, anche alla previsione reddituale dell’assicurato, sia nella scelta del numero di anni in cui spalmare l’importo rateale sia nella previsione di anni con “picchi di reddito”, a condizione che questo sia abbattibile dall’onere. Nel caso, per esempio, di un anno d’imposta in cui si percepisca un elevato importo di incentivo all’esodo, essendo tale cifra soggetta a tassazione separata (art. 17 c. 1 lett. a T.U.I.R.), l’onere non potrà abbattere tale imponibile. I redditi che potranno essere invece abbattuti sono, ad esempio, quelli da lavoro dipendente, assimilato o da pensione (sempre in relazione all’anno d’imposta in cui si sostiene il pagamento dell’onere).

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