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Autorizzazione paesaggistica semplificata: nuova circolare operativa Mibact

Nuovo regolamento autorizzazione paesaggistica: la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio pubblica una nuova circolare contenente chiarimenti in merito a diverse problematiche emerse nell'applicazione del dpr 31/2017

Nuove, importanti indicazioni, per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, arrivano in merito al regolamento/dpr 31/2017 sulla nuova autorizzazione paesaggistica semplificata, in vigore dallo scorso 6 aprile 2017.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato infatti sul suo sito la circolare n. 42 del 21 luglio 2017 della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, applicativa del DPR 31/2017: di fatto, vengono forniti chiarimenti su diverse problematiche emerse nell'incontro del 27 aprile scorso e nelle successive interlocuzioni con gli uffici periferici, concernenti l'applicazione del regolamento. La nuova circolare tratta, nell'ordine, i profili problematici inerenti l'articolato e la procedura e, quindi, quelli relativi alle singole voci degli allegati.

Per completezza, si ricorda che il Mibact aveva emanato in data 26 aprile 2017 la prima circolare applicativa al Regolamento.

Nella nuova circolare sono trattati i seguenti temi inerenti l'articolato e la procedura:

  1. Individuazione delle categorie degli interventi previsti nell'Allegato A: la questione presa in esame è chi debba e di come debbano essere accertati i presupposti e le condizioni per l'operatività della "liberalizzazione" degli interventi e delle opere ricompresi nell'Allegato A. La circolare fornisce dettagli, distinguendo tra casi specifici (interventi e opere che non siano liberi anche sul piano edilizio e interventi liberi);
  2. Art. 3 - ente responsabile della verifica della corretta individuazione della tipologia di intervento operata dal richiedente riguardo agli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato B;
  3. Cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile - reiterazione/reiterabilità dell'intervento;
  4. Art. 4 - Accordi con le regioni - Ulteriori casi di esclusione - Verifica del rispetto delle prescrizioni - Possibilità di stipulare accordi Ministero/Regione per l'esonero di alcune tipologie di opere da parte del privato;
  5. Dubbi circa l'identificazione della tipologia di vincolo paesaggistico, nell'ambito di quelle previste dall'art.136 del Codice;
  6. Nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;
  7. Art.5 - Prevalenza dell'autorizzazione paesaggistica su eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi e urbanistici locali;
  8. Articolo 11 - Termini procedurali;
  9. Articolo 11 - Questioni concernenti il procedimento autorizzatorio (verifica preliminare della qualificazione tecnico-giuridica, conferenza dei servizi, valutazione compatibilità paesaggistica intervento, richiesta documentazione integrativa, assenza di compatbilità paesaggistica/pareri contrastanti tra comune e soprintendenza;
  10. Articolo 16 - Coordinamento con la tutela dei beni culturali;
  11. Articolo 17, comma 1 - Rimessione in pristino;
  12. Articolo 19 - Validità della delega ai comuni.


Per quel che riguarda le indicazioni operative e i chiarimenti sui singoli Allegati, si segnalano:

  • Allegati A2, A3 - Compatibilità dell'intervento con il rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti quale condizione di ammissibilità della liberalizzazione;
  • Allegati A4, A5, A6 - Visibilità dell'intervento dallo spazio pubblico - percepibilità dell'intervento;
  • Allegato A11 - Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e piani attuativi;
  • Allegato A14 - Sostituzione o messa in dimora di alberi o arbusti;
  • Allegato A15 - Realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo
  • Allegato 16-17 - applicabilità delle tipologie di "interventi liberi" nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in caso di mancata individuazione delle aree ai sensi dell'art.52 del Codice

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