Assicurazione Professionale
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Assicurazione professionale ingegneri e architetti: il pericolo retroattività

RC professionale dei professionisti tecnici: tutti i dubbi sull'adeguamento alla Legge Concorrenza con alta probabilità di sovrapposizioni per la Rc "extra large". Tutte le ipotesi di assicurazione suggerite da Ingegneri, Architetti e Geometri

La disciplina delle polizze sulla responsabilità professionale di ingegneri, geometri e architetti è cambiata con l'entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza (legge 124/2017), che ha introdotto una clausola sull'estensione per dieci anni delle garanzia assicurative dopo la chiusura del contratto.

Il rischio confusione è dettato, nello specifico, dal fatto che la nuova disciplina comprende anche le polizze assicurative già in corso, tanto che in diversi casi le RC professionali propongono l'allungamento temporale delle polizze, legandolo però alla cessazione dell'attività del professionista. Ma allora, cosa conviene fare?

In primis, ricordiamo bene cosa prevede la nuova legge: le polizze devono offrire un "periodo di ultrattività decennale della copertura" relativa a fatti avvenuti mentre la polizza era attiva. Ci si riferisce all'offerta di estensione e non all'inclusione nella polizza.

La retroattività
Molte assicurazioni includono già periodi di retroattività. La differenza consiste nel fatto che attualmente escludono le denunce già presentate o quelle relative a fatti noti all’assicurato. Includono quindi anche periodi di ultrattività, ma legata alla fine dell’attività. Da cui l'ansia che ci possa essere sovrapposizione fra coperture, con conseguente aumento del contenzioso.

Di fatto, le polizze attuali che prevedono l'estensione della copertura (polizze claims made) sono legate alla cessazione dell'attività: se la copertura venisse sganciata dalla cessazione, il costo aumenterebbe? Forse sì: il professionista non esperto potrebbe essere indotto a pagare l'estensione anche ogni anno, quando di fatto gli servirà solo in caso di cessazione attività o cambio di compagnia.

L'incremento potrebbe inoltre vanificare la nuova normativa poiché l'assicurato di fronte a costi eccessivi, non essendovi obbligato, finirebbe per non includere la postuma nella propria polizza. E quindi la legge sulla Concorrenza, voluta per migliorare il panel di offerte sul mercato, non sarebbe servita a molto. Vediamo le varie ipotesi.

Ingegneri
L'obbligo riguarda solamente 100 mila ingegneri iscritti all'albo su un totale di 240 mila: di questi, il 75% svolge attività full time, gli altri in modo intermittente. Nessuna garanzia è richiesta a chi non ha rapporti diretti con i committenti o ai dipendenti. Il CNI per ora non ha stipulato convenzioni proprie. Tre assicurazioni tra quelle disponibili sul mercato per gli ingegneri prevedono una retroattività illimitata, una di queste offre la copertura di cinque anni e in altri casi l’ultrattività decennale è prevista su richiesta con costi aggiuntivi. Un ingegnere su tre ha scelto la convenzione di Inarcassa con i Lloyd’s.

Architetti
Il CNAPCC offre ai propri iscritti tre convenzioni con Aig Europe, Lloyd's per l'Italia e sindacato leader Arch dei Lloyd's, tutte in scadenza a dicembre. Negli ultimi anni, molti architetti hanno optato per l'offerta della cassa previdenziale di categoria Inarcassa, che offre la postuma decennale su comportamenti colposi del professionista in caso di cessazione attività o decesso. L'estensione costa il 125% del premio annuo.

Geometri
Il CNG ha stipulato una convenzione cui gli iscritti possono aderire che vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e denunciate durante la vigenza della polizza (claims made) con retroattività illimitata, che offre copertura anche per le denunce di sinistri relativi a errori commessi prima dell'attivazione della polizza, a patto che i fatti da cui derivano non fossero già noti o denunciati prima della sottoscrizione. È prevista anche la possibilità di estendere il periodo di garanzia per un periodo di ultrattività di dieci anni massimo, solo in caso di cessazione dell’attività o di morte. Il costo della postuma è il 120% del premio annuale.

Tutti gli ordini professionali hanno attivato un confronto con le compagnie assicurative per dirimere ulteriormente la matassa.

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