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Come opporsi alla decurtazione dei punti della patente di guida

Allorché viene contestata un’infrazione al C.d.S. che comporta sia la sanzione pecuniaria che la decurtazione dei punti-patente, viene notificato al proprietario del veicolo un verbale di contestazione, tra le altre cose contenente, da un lato, l’indicazione dell’importo della sanzione economica e, dall’altro, il preavviso che verranno decurtati i punti previsti dalla legge, in seguito all’inserimento del dato nell’Anagrafe Nazionale.

Dell’avvenuto inserimento del dato - momento dal quale la decurtazione di punti produce effetti - il privato riceve una seconda comunicazione.
Si pone, pertanto, il problema se il proprietario cui sia stata contestata un’infrazione che prevede sia la sanzione pecuniaria che la sanzione accessoria della decurtazione possa impugnare il verbale nella sua interezza, cioè con riferimento ad ambedue le sanzioni, o, invece, debba attendere, al fine di contestare la sanzione della decurtazione, di ricevere la seconda comunicazione dell’avvenuta registrazione nell’Anagrafe ed impugnare quest’ultima.

Un’impugnazione congiunta (cioè comprensiva anche della sanzione accessoria) pare esclusa dal fatto che l’aggiornamento dell’Anagrafe avviene in un momento successivo alla formale contestazione dell’infrazione, così come previsto dall’art. 126 bis C.d.S.: “All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni […] a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria […] L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida …”.

In considerazione di questa disposizione, la giurisprudenza si è trovata più volte a discutere sulla controversa questione della possibilità o meno di ricorrere contro il preavviso di decurtazione dei punti della patente di guida contenuto nel verbale di accertamento di infrazione al C.d.S.
A seguito dei diversi e numerosi interventi, la giurisprudenza aveva dato risposta prevalentemente negativa.
Orbene, le Sezioni Unite, nella sentenza 3936/2012, si sono trovate ad affrontare la questione dell’immediata ricorribilità all’Autorità Giudiziaria ordinaria del verbale di contestazione all’infrazione del Codice della Strada nella parte in cui, non già commina la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, bensì preavverte che, dell’infrazione che comporta detta sanzione, verrà data comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada.
La citata sentenza origina dal ricorso avverso una decisione del Giudice di Pace di Alessano, con cui erano stati disattesi tutti i motivi di opposizione all’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Lecce proposti dal ricorrente.

La seconda Sezione Civile aveva trasmesso gli atti alle Sezioni Unite, al fine di decidere sul tema dell’impugnabilità in toto di un verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, anche nella parte in cui preannunci, ma non determini direttamente, la decurtazione dei punti della patente di guida.
In altre parole, la questione posta dalla Sezione era se il verbale di accertamento di un’infrazione del Codice della Strada, cui consegua una decurtazione dei punti della patente, possa dirsi immediatamente impugnabile nella parte in cui prevede l’applicazione della futura sanzione o se l’impugnazione sia inammissibile, poiché detto verbale contiene un mero preavviso e non già un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa.

Il problema principale che le Sezioni Unite si sono trovate ad affrontare è consistito nel verificare la sussistenza o meno di un interesse ad impugnare in capo al “trasgressore” destinatario del mero preannuncio di una sanzione ancora inefficace, segnatamente di un interesse a far valere l’illegittimità, oltre che della contestazione dell’infrazione, anche del preannuncio di applicazione della sanzione accessoria.
Orbene, le Sezioni Unite, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza all’epoca maggioritaria, che aveva affermato che nel procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione al conducente, non si potesse rinvenire alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione, hanno ritenuto che sussiste l’interesse attuale del destinatario della violazione con sanzione accessoria a far valere l’illegittimità del provvedimento, sia per quanto riguarda la violazione del Codice della Strada, sia per quanto riguarda il preannuncio dell’applicazione della sanzione accessoria.
Infatti, dopo un lungo excursus della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno riscontrato un precedente in tema di possibilità di opposizione in prevenzione di un provvedimento lesivo.

Tale precedente è stato trovato nell’opposizione al preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura ex art. 86 d.P.R 602/1973 come modificato dal d.lgs. 27.04.2001 n. 183.
Difatti, le Sezioni Unite, con ordinanza n. 10672/2009 dell’11.05.2009, avevano ritenuto possibile tale rimedio, ovvero la possibilità di opporsi al preavviso del fermo, sebbene l’opposizione non fosse prevista a norma dell’art. 19 del d.lgs 546/92 (il quale disciplina gli atti impugnabili), e ciò sulla base del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. e del principio generale di tutela del contribuente.

Pertanto, alla stregua del precedente menzionato, si è affermato il principio di diritto per cui, in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada che, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario del preannuncio di tale sanzione accessoria potrà proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., senza necessità di attendere la comunicazione della variazione dei punti dall’organo competente, quale l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
L’art. 204 bis C.d.S. così recita: “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

Pertanto, l’opposizione si potrà proporre dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e il ricorso, a pena di inammissibilità, dovrà essere proposto entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di contestazione, onde far valere contestualmente sia i vizi della sanzione principale che quelli della sanzione accessoria.

Peraltro, la convenienza di tale opposizione preventiva potrebbe risiedere nella possibilità, in tesi, di poter congelare, fino alla definizione del giudizio, quello che sarebbe l’effetto della sanzione principale, ovvero la successiva decurtazione dei punti della patente di guida da parte dell’Anagrafe nazionale.

Di conseguenza, attraverso tale opposizione si potrebbero evitare, in linea teorica, anche le conseguenze maggiormente negative quali, ad esempio, la sospensione della patente (si pensi al caso in cui al “trasgressore” venga comminata una sanzione che preveda la decurtazione di un numero di punti della patente superiore a quelli in suo possesso. In tale caso, l’applicazione della sanzione accessoria da parte dell’Anagrafe nazionale avrebbe come conseguenza la sospensione della patente; dunque, con l’opposizione preventiva alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, tale eventuale effetto potrebbe essere rimandato al momento successivo alla definizione del giudizio).