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Direttore dei lavori e dell'esecuzione: decreto pronto verso la Gazzetta. Le novità

Il decreto del MIT sul direttore dei lavori e dell'esecuzione è stato inviato alla Conferenza Unificata: tra le novità, l'ipotesi di variante non variante e l'obbligo di contabilità elettronica

Il decreto del MIT che disciplina i compiti di direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione, dall'attestazione dello stato dei luoghi fino al collaudo, è stato inviato alla Conferenza Unificata per l'approvazione definitiva: una volta 'vidimato', procederà l'iter verso la Gazzetta Ufficiale.

Le anticipazioni del quotidiano "Edilizia e Territorio" del Sole 24 Ore contengono indicazioni sulle novità principali del decreto, redatto 'a due mani' dal MIT e dall'ANAC: nello specifico, si riformula l'assetto di tutta la fase di esecuzione del contratto. Scompariranno tutte le vecchie norme sulla contabilità dei lavori, ma saranno anche sostituiti i passaggi relativi all'esecuzione che erano stati cancellati con l'attivazione del d.lgs. 50/2016.

Le novità principali

  • Incompatibilità (art.2): il direttore dei lavori dovrà rispettare le regole sul conflitto di interessi (art.42 Codice Appalti) e non potrà avere interessi economici collegati al contratto. Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, dovrà quindi segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali rapporti e non potrà accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore fino al momento del collaudo;
  • Varianti (art.10): il direttore dei lavori dovrà assistere il Rup nell'accertare la sussistenza delle condizioni fissate dal Codice, descrivendo la situazione di fatto per consentire di verificare le ragioni per cui si rende necessaria la variante, la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della redazione del progetto. Il direttore lavori risponde direttamente nel caso in cui abbia "ordinato o lasciato eseguire" varianti senza regolare autorizzazione. Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto: se non si sfora questo tetto, l'impresa non può chiedere la risoluzione. Per il calcolo del quinto, le modalità di calcolo sono uguali a quelle del vecchio regolamento. In caso di sforamento, invece, l'esecutore "deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni". Le variazioni sono valutate sulla base dei prezzi di contratto, ma se comportano nuove categorie di lavorazioni bisognerà fare riferimento a nuovi prezzi (prima alternativa i prezziari della SA). Le modifiche di dettaglio potranno essere disposte dal direttore lavori, con una semplice comunicazione al Rup: di fatto si torna alle "varianti non varianti", che però non dovranno comportare modifiche all'importo dei lavori;
  • Contabilità (art.17): vanno sempre compilati giornale dei lavori e stato di avanzamento degli stessi, ma scatta l'obbligo dell'utilizzo di contabilità computerizzata. Bisogna passare da "strumenti elettronici specifici", utilizzando "piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari", per non limitare la concorrenza tra operatori. Tali strumenti elettronici dovranno garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati inseriti. In caso di non utilizzo di strumenti elettronici, la SA dovrà fornire adeguata e congrua motivazione all'ANAC. Per i lavori sotto i 40mila euro sarà sufficiente, invece, una contabilità semplificata.