Dopo il via del Ministero del Lavoro, l'Inps ha pubblicato la circolare applicativa relativa al cumulo dei periodi assicurativi non consecutivi anche da parte dei liberi professionisti: la prima quota verrà anticipata dall'Istituto
Il cumulo gratuito dei contributi (cd. cumulo pensionistico) può essere ufficialmente allargato anche ai liberi professionisti: dopo l'ok del Ministero del Lavoro, arriva l'attesa circolare n.140/2017 dell'Inps, che specifica i dettagli. Vediamo i principali, rimandando alla lettura del documento per una conoscenza completa.
Trattamenti pensionistici 'cumulabili'
L’articolo 1, comma 195, della legge 232/2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge 228/2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’art. 1, comma 239, della legge 228/2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.
Con il nuovo cumulo, quindi, si potrà sfruttare l'intero patrimonio contributivo senza sborsare somme, anche notevoli, per la ricongiunzione, o attendere 1 anno e mezzo per incassare l'assegno come previsto dalla totalizzazione. Quest'ultima, ancora operativa e gratuita, prevede l'applicazione della finestra mobile, che sposta la decorrenza al 19esimo mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti.
Novità principali
La domanda
L’avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell’interessato presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. La pensione liquidata sarà “unica”, pagata dall’Inps con un solo assegno. Il trattamento deriva dalla somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (calcolo c.d. “pro-quota”) in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati in base alle rispettive regole di calcolo (contribuivo/retributivo).
Per chi ha già fatto richiesta di ricongiunzione a pagamento o totalizzazione: se il cumulo risulta più conveniente, si può chiedere entro il 1° gennaio 2018 il rimborso di quanto versato. Chi, invece, aveva già fatto domanda di totalizzazione (senza che il procedimento si sia ancora concluso), può revocarla e presentare quella di cumulo.
Ricapitolando:
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