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Progettisti di impiani elettrici e illuminotecnici: le differenze in un decreto

Differenze tra progettista di impianto elettrico e illuminotecnico: tutti i chiarimenti sono contenuti nel decreto del Minambiente sui nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'illuminazione pubblica

Il CNPI sottolinea come il decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 settembre, pubblicato nella GU n.244 del 18 ottobre, faccia finalmente chiarezza sulle differenze tra le figure professionali che si occupano delle attività di progettazione degli impianti elettrici (nello specifico, impianti elettrici e impianti di illuminazione o illuminotecnica).

Il decreto, relativo ai "Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, ha abrogato il precedente DM 23 dicembre 2013 adottando i CAM per i prodotti e servizi di relativi a:

  • acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica;
  • acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica;
  • affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

Il CNPI evidenzia come, proprio in materia di progettazione, il decreto specifica una distinzione tra il progettista dell’impianto elettrico che "dovrà essere regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni" e il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico può essere iscritto a un albo professionale ma anche ad una "associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013".