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Livelli di Progettazione: approvato lo schema di decreto, ecco in anteprima le novità

Approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore del LLPP lo Schema di decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Il Consiglio Superiore porta così a termine un’altro degli incarichi importanti in ambito normativo riguardanti il mondo delle costruzioni: il SISMABONUS, la CLASSIFICAZIONE della rischiosità sismica degli edifici, i CIT per i rinforzi FRP, le Linee Guida sui calcestruzzi Strutturali,  e ora lo schema di decreto per i livelli di progettazione.

Stiamo anche completando la Circolare relativa alle norme tecniche - ha dichiarato il Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP - in modo da riuscire in tempi brevi a fare pubblicare sia le NTC che Circolare e allegati tecnici. Un anno di particolare impegno sul piano normativo, che evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del massimo organo tecnico consultivo dello Stato”.

Lo Schema di decreto ora dovrà passare il parere degli altri ministeri coinvolti, del Consiglio di Stato, della conferenza Stato Regioni … per poi arrivare alla firma del ministro. Su questo punto ci è parso che Delrio avesse però una forte attenzione e quindi i tempi potrebbero essere ristretti.

Ma torniamo all’argomento del giorno, il testo approvato dall’Assemblea Generale. Diciamo da subito che è stato molto apprezzato il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro inizialmente incaricato della redazione dello schema di decreto, peraltro già sottoposto a numerosi passaggi procedurali che hanno coinvolto molteplici altre amministrazioni competenti.
Sono state quindi apportate alcune modifiche e integrazioni allo schema di decreto che proveremo di seguito a sintetizzare.

La partenza, l’articolo 23 del Codice degli appalti
Ricordiamo che  l’ Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le  concessioni  di lavori nonche' per i servizi)  del cosiddetto codice degli appalti  prevede:
 
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e ((l'efficientamento  ed  il  recupero  energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera)), nonche'  la valutazione del ciclo di vita e  della  manutenibilita‘ delle  opere((.))
g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di  progettazione  e  delle connesse  verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi   e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
i)  la  compatibilita'  geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

e al su richiamato comma 3 prevede:
 
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. ((Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che  devono  predisporre  le stazioni appaltanti.)) Fino alla data di entrata in vigore  di  detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.
((3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei  trasporti,  su  proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici,  sentita  la  Conferenza  Unificata,  e'  disciplinata  una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.))

e infine che all’articolo 5 vi è scritto
 5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua,  tra piu' soluzioni, (…)

Alcune delle considerazioni del Consiglio Superiore
Detto questo quali in sintesi le osservazioni emerse dall’analisi del Consiglio Superiore dei LL.PP. ?

Lo abbiamo chiesto al Direttore del Servizio Tecnico Centrale, l'ing. Emanuele Renzi.

"Innanzitutto  appare evidente come l’esplorazione delle soluzioni alternative, certamente dispendiosa e, come detto, di per sé di ampiezza potenzialmente infinita, debba essere in qualche modo contenuta ed indirizzata dall’Amministrazione appaltante, piuttosto che completamente demandata al progettista eventualmente incaricato.
In quest’ottica in Consiglio Superiore propone di individuare tale necessità di esaminare più alternative progettuali come un’esigenza della stazione appaltante qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare, da definirsi esplicitamente nel quadro esigenziale, così come proposto all’articolo 3, comma 2, lettera d), dello schema di decreto, secondo cui, fra gli elementi che possono essere inseriti nel quadro esigenziale stesso, è ricompresa anche: “l’eventuale indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure nel documento di fattibilità delle alternative progettuali ove previsto, sulla base di quanto indicato all’articolo 7, comma 2, tenendo conto che devono essere analizzate almeno due alternative progettuali tra le quali la cosiddetta “opzione zero”.
"

E se l’Obiettivo è quello della «…Qualità della progettazione» vi sono alcuni nodi critici del processo di progettazione ?

Per Emanuele Renzi si possono sisntetizzare in questi punti:

  • "la necessità dell’esecuzione fin dal livello del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” di una prima serie di studi ed indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché ambientali ed archeologiche, come supporto essenziale alle scelte progettuali;
  • l’esigenza di affrontare contestualmente le problematiche connesse ai profili ambientali e paesaggistici ed all’eventuale presenza di vincoli e di interferenze nel sottosuolo;
  • la necessità di una approfondita elaborazione del progetto a livello di progettazione definitiva;
  • la necessità di una corretta stima dell’opera ed articolazione del relativo quadro economico fin dal primo livello progettuale;
  • l’inserimento delle opere di mitigazione e compensazione ambientale nell’ambito della progettazione fin dal livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto espressamente richiesto dal nuovo Codice, con la conseguente necessità di quantificazione dei relativi costi nel quadro economico;
  • la necessità di definizione puntuale degli elaborati integrativi del progetto in caso di eliminazione di uno o più livelli di progettazione."

Sotto il profilo metodologico, l’Assemblea ha rilevato che nel complesso lo schema di decreto in esame, nella sua ampia articolazione e nell’organica concatenazione dei contenuti tecnici ed amministrativi, così come nell’integrazione tra norme prescrittive e prestazionali, riflette lo spirito che ha caratterizzato fin dal passato e sempre più caratterizza tutta l’attività del Consiglio Superiore - sia nella redazione dei pareri obbligatori e facoltativi, sia nella predisposizione di norme tecniche, regolamenti e linee guida - ossia la scelta istituzionale  [del massimo organo tecnico consultivo dello Stato] di non limitarsi a formulare disposizioni prescrittive ma di fornire in qualunque sede indirizzi e orientamenti che costituiscano una guida chiara per gli operatori del settore ed in primo luogo per i progettisti.

E per quanto riguardi il tema della riduzione degli oneri ai primi livelli progettuali ?

Emanuele Renzi: "Il Consiglio Superiore ha ritenuto, Innanzitutto, che siano condivisibili le considerazioni desumibili dal parere del Consiglio di Stato di cui alle Premesse relative ad una maggiore sostenibilità tecnica ed economica delle attività da svolgersi nei primi livelli di progettazione, soprattutto in merito alla numerosità degli elaborati progettuali e degli approfondimenti sperimentali (studi, indagini, etc.) da svolgersi a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Di qui la formulazione proposta dall’Assemblea Generale mira quindi ad una significativa semplificazione e riduzione complessiva degli oneri progettuali a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, senza che tale semplificazione pregiudichi il fondamentale principio della qualità della progettazione.
Di conseguenza, alla semplificazione delle attività da svolgersi nel primo livello progettuale, corrisponde, ove necessario, il “rafforzamento” del successivo livello della progettazione definitiva. Ciò risulta particolarmente evidente nel campo della effettuazione ed elaborazione delle indagini di tipo geotecnico, che trovano solo nel progetto definitivo il livello di completo sviluppo, finalizzato anche alla determinazione univoca e puntuale dei costi dell’intervento.
"

Renzi ci ha poi spiegato che "L'attenta ridefinizione dello “spartiacque” tra gli studi, le indagini e i rilievi da implementare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel progetto definitivo si è sviluppata alla luce delle inderogabili necessità:

  • di assicurare comunque significatività alle attività conoscitive del territorio (sito, sottosuolo, azioni ambientali …) proprie del primo livello di progettazione, al fine di pervenire ad una consapevole valutazione degli effettivi profili di fattibilità dell’opera;
  • di assicurare, conseguentemente, “robustezza” alla stima economica sin dal progetto di fattibilità; ciò in quanto tale progetto costituisce anche lo strumento per definire gli interventi da inserire nell’elenco annuale, allorquando è necessario provvedere al finanziamento dell’opera su base non aleatoria, ma suscettibile solo di scostamenti economici relativamente modesti nel passaggio dal primo al secondo livello di progettazione;
  • di mantenere il tradizionale “carattere” del progetto definitivo quale insostituibile momento tecnico nel quale si perviene alla ottimizzazione tecnico-economica dell’opera, al fine di migliorare ulteriormente il rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi nel tempo di vita dell’opera medesima;
  • di conferire al computo metrico estimativo del progetto definitivo i necessari requisiti di compiutezza e  di sostanziale non modificabilità nel passaggio alla progettazione esecutiva."

Nei prossimi giorni cercheremo con INGENIO di dare maggiori dettagli del testo uscito dall’Assemblea, soprattutto su quello che compete i professionisti.