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Servizi di progettazione, CNI: i mercati elettronici si adattano male

Il CNI ha elaborato l'interessante documento "Non obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all'art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)"

L'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti (modificato dal Correttivo) ha abrogato le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso ai mercati elettronici, poiché le gare elettroniche si 'adattano' male al mercato dei bandi di ingegneria e architettura.

Lo ricorda, con tutte le specifiche in dettaglio, l'interessante documento redatto dal Centro Studi della Fondazione CNI, intitolato "Non obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all'art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)".

In pratica, il documento analizza le diverse tipologie di procedure elettroniche oggi disponibili sul mercato (ordine di acquisto, richiesta di offerta, trattativa diretta), ottolineando come ci sia, in generale, una "scarsa compatibilità fra il mercato elettronico ed i servizi intellettuali in genere ed in particolare quelli di ingegneria e architettura".

Assume quindi particolare evidenzia il fatto che "l'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), abbia abrogato le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati".

La Fondazione CNI ricorda anche che "l'ambito oggettivo di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni)".

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