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Demolizione e ricostruzione: è vietato negare la SCIA

Consiglio di Stato: l'annullamento giurisdizionale della variante al Prg non può determinare la sospensione dei lavori di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria autorizzati tramite Scia anche se le opere erano state precedentemente autorizzate con permesso di costruire poi annullato in autotutela

Se i lavori di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria possono essere assentiti con una semplice SCIA e viene presentato, per errore, una domanda di permesso di costruire poi annullato in autotutela, tale annullamento non può determinare la sospensione dei lavori.

E' questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 4835/2017 dello scorso 18 ottobre, che ha ritenuto illegittimo il diniego del comune alla SCIA, focalizzandosi su quanto previsto dall'art.3, comma 1 lett. d) del dpr 380/2001, che considera "gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica" quali interventi di ristrutturazione edilizia.

Inoltre, gli ermellini prendono in riferimento altri due articoli del T.U.E:

  • l'art.10 comma 1 lett.c), che individua gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire e tra essi ricomprende "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".
  • l'art. 22, comma 1, let. c), che dispone che sono assoggettati a Scia, tra l'altro, "gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c."


Dall’analisi effettuata, deriva che l'intervento richiesto dalla società, relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, rientra tra quelli per i quali è sufficiente, ai sensi del citato art. 22, comma 1, let. c), la SCIA e, quindi, il diniego operato dal comune per la prosecuzione dei lavori è illegittimo.

In questo senso, per Palazzo Spada l'annullamento della variante urbanistica, che ha spinto l'amministrazione ad annullate in autotutela il permesso di costruire, non incide sull'intervento in questione poiché lo stesso non mira a creare nuove volumetrie consistendo in un mero intervento di ristrutturazione.

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