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Prestazione energetica edilizia: modifiche nella tracciabilità dei consumi

Il Senato ha esaminato un'interessante proposta di direttiva europea che modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e un emendamento sulla validità alla compatibilità e la validità delle stime contenute negli APE con l'obiettivo di tracciabilità dei consumi degli edifici

Si va verso interessanti e corpose novità, in tema di prestazione energetica degli edilizi. La Commissione 10^ Industria del Senato ha ripreso infatti l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. In particolare il relatore Scalia (PD) ha presentato una riformulazione della propria proposta di risoluzione in cui si inseriscono osservazioni relative alla validità alla compatibilità e la validità delle stime contenute negli attestati di prestazioni energetica con l’obiettivo di tracciabilità dei consumi degli edifici.

Le misure proposte
La direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica dell'edilizia è attualmente, insieme alla direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, il principale strumento legislativo a livello dell’UE per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici europei.

In estrema sintesi, la direttiva 2010/31/Ue impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano "a energia quasi zero". La direttiva ha introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo è creare un incentivo a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell’edilizia nazionali o regionali, e garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente.

La direttiva ha comportato un ammodernamento significativo delle norme edilizie nazionali mediante l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione
dei costi. Grazie alla direttiva si è registrato una risparmio supplementare di energia finale di 48,9 Mtep9 rispetto ai valori di riferimento del 2007. La certificazione energetica degli edifici ha stimolato i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, in molti Stati membri i regimi
nazionali di certificazione e i sistemi di controllo sono ancora agli inizi.

Nel 2016 la direttiva 2010/31/Ue è stata oggetto di un riesame da parte della Commissione europea che ne ha messo in evidenza l'efficacia, rilevando alcuni aspetti passibili di miglioramento. La proposta in esame aggiorna la direttiva semplificando e snellendo alcuni obblighi obsoleti, integrando le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine, migliorando la connessione delle disposizioni esistenti al sostegno finanziario e ammodernandola alla luce
dell'evoluzione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei sistemi "intelligenti".

La nuova direttiva
La nuova direttiva si compone di 5 articoli e di un allegato. L'art.1 è la parte più interessante poiché reca modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE:

  • viene modificato l'articolo 2, contenente le definizioni, al fine di estendere quella di "sistema tecnico per l'edilizia" alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità;
  • viene inserito l'art. 2-bis recante la "Strategia di ristrutturazione a lungo termine", nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;
  • l'art. 6, riguardante gli edifici di nuova costruzione, viene snellito con la soppressione dell'obbligo, ritenuto obsoleto, di valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica. Gli edifici di nuova costruzione dovranno d'ora in poi rispondere all'obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica;?
  • l'art. 8, sugli impianti tecnici per l'edilizia, viene aggiornato per tenere conto della nuova definizione di "sistemi tecnici per l'edilizia". Vengono inserite nuove disposizioni che introducono requisiti relativi all'elettromobilità, in base alle quali negli edifici non residenziali (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci deve essere dotato di punti di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/Ue sulle infrastrutture per i combustibili alternativi;
  • l'art. 10, relativo agli incentivi finanziari, viene integrato al fine di includere l'uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione;?
  • agli artt.14 e 15 , in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, viene soppressa l'opzione che prevede misure alternative alle ispezioni periodiche (ad esempio ispezioni più frequenti, consulenze sulla sostituzione delle caldaie). Alternativamente alle ispezioni periodiche gli Stati posso introdurre dei sistemi di automazione e controllo, per gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh, in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia, confrontare l'efficienza energetica degli edifici, consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio.