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Incarichi professionali: ammesse anche le SPT con soci non iscritti all'albo

Tar Toscana: gli incarichi professionali possono essere assegnati in gara a società di professionisti anche se la compagine sociale comprenda soggetti non iscritti ad uno specifico albo

Le società tra professionisti possono partecipare a gare anche se nella compagine sociale vi sono soci non iscritti ad uno specifico albo. E' il nuovo principio di diritto emesso dal Tar Toscana nella sentenza 1267/2017 del 23 ottobre scorso, relativo all'illegittimità di un bando locale rivolto a professionisti singoli e associati, prevedendo altresì la partecipazione di società, purché tutti soci fossero tutti iscritti all'albo dei dottori commercialisti.

Il ricorso di una SRL operante nel settore della fiscalità, che voleva partecipare ma avendo soci non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, stando al bando, era esclusa, ha presentato ricorso (ai sensi degli artt. 30 e 45 del Codice Appalti) vedendoselo riconosciuto dal Tar, che quindi pone - con questa sentenza - principi validi in tutte le gare pubbliche di servizi professionali.

Per i giudici amministrativi, infatti, il requisito di totale iscrizione all'albo professionale è infatti troppo selettivo e viola principi di ragionevolezza, proporzionalità e libera concorrenza.

Ricordiamoi, in merito, che la recente legge sulla Concorrenza (124/2017), che all’art. 1, comma 141 prevede la possibilità che le società tra avvocati possano comprendere sia iscritti in albi di altre professioni, sia soci "laici" (banche, altri operatori). Di conseguenza, la promiscuità tra iscritti all'albo degli avvocati ed altri soci si estende anche a società di altri professionisti “collegiati".

In ogni caso, conclude il Tar, la prestazione specifica dev'essere comunque affidata ad un socio professionista iscritto allo specifico albo, a garanzia del possesso delle competenze necessarie all'espletamento dell'incarico.