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Illeciti professionali: anche i reati in primo grado giustificano l'esclusione

Linee guida Anac definitive sui mezzi di prova e le circostanze di esclusione: sono gravi illeciti professionali le condanne non definitive per reati fallimentari, societari, tributari, urbanistici e contro la Pa

L'Anac ha pubblicato l'aggiornamento definitivo delle linee guida n.6 - "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", che è stato aggiornato dopo la pubblicazione ed entrata in vigore del Correttivo Appalti.

La novità più importante è quella che riguarda l'esclusione dalle gare gli imprenditori condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la pubblica amministrazione.

Di fatto, quindi, l'aggiornamento delle linee guida n.6 contiene una definizione precisa dei reati che possono portare all'esclusione anche se non accertati in via definitiva con una sentenza della Cassazione. Si tratta di una sorta di 'guida', per le stazioni appaltanti, che servirà anche a ridimensionare i rischi di comportamenti disomogenei o arbitrari degli enti pubblici.

L'elenco dei casi valutabili quali motivi di esclusione dalle gare contiene le carenze di esecuzione di un precedente appalto arrivate fino alla risoluzione del contratto, le condanne di risarcimento del danno, i tentativi di influenzare le decisioni della PA in gara, l'omissione di informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di gara.

La parte più interessante riguarda l'elenco dei reati che devono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'esclusione anche se accertati sulla base di un condanna non definitiva, dunque anche sulla base di una sentenza di primo grado:

  • reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
  • reati tributari ex art.74/200;
  • reati societari;
  • delitti contro l'industria e il commercio;
  • reati previsti dal d.lgs. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
  • esercizio abusivo della professione e reati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza permesso su beni tutelati;
  • reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e frode nelle forniture alla pubblica amministrazione

Nelle linee guida si chiarisce che le stazioni appaltanti devono segnalare all'Anac i gravi illeciti di cui vengono a conoscenza, risordando che la mancata segnalazione può portare all'applicazione di sanzioni fino a 50mila euro. Le imprese/professionisti devono invece autodenunciarsi, segnalando nel Dgue tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell'Anac.

Durata di interdizione dalle gare
L'impresa rimarrà esclusa dalle gare per cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria oppure per un periodo pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione sarà invece pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto, in assenza di una sentenza penale di condanna.

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