DPI e DPC: Dispositivi Sicurezza
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RUP: pubblicate le linee guida Anac aggiornate. Tutte le novità

L'Anac ha pubblicato l'aggiornamento definitivo delle linee guida n.3 sul RUP recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"

Le linee guida n.3 aggiornate sul RUP sono attuative del Nuovo Codice Appalti. L'aggiornamento si è reso necessario in seguito all'approvazione del d.lgs. 56/2017 (cd. Correttivo Appalti) e segue il parere n. 2040/2017 del Consiglio di Stato. Il nuovo documento entrerà in vigore 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le novità principali

  • nomina: al punto 2 è stato specificato che il RUP è individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
  • incompatibilità: al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l'incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l'innovazione introdotta dal Correttivo all'art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l'incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Resta fermo che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell'art. 77, comma 8, del Codice. Inoltre, qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del Codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti;
  • aggiornamento delle disposizioni del paragrafo 5.1 sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione, in virtù delle modifiche apportate dal Correttivo all'art.3, comma 1 del Codice, con previsione di nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale);
  • eliminato il punto 2.3 sulla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali;
  • il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquiennale in materie attinenti l'oggetto dell'affidamento, inviduando, a titolo di esempio, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  • al punto 9.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto incontra dei limiti nel disposto dell'art.26, comma 7 del Codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Quindi, nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, né la direzione dei lavori. Inoltre, è stato precisato che sussiste in compatibilità anche tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione;
  • al punto 10.1 si chiarisce che la possibilità di coincidenza della figura di RUP con il progettista o il direttore dei lavori/esecuzione incontra dei limiti nel disposto dell'art.26, comma 7 del Codice, che preclude lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per lo stesso progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, se il RUP è incaricato della verifica del progetto (per lavori sotto il milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, nè di direzione lavori. Inoltre, sono incompatibili anche le attività di validazione e di progettazione per lo stesso intervento.

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