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Split payment: tutti i chiarimenti del Fisco

Split payment: l'Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Manovra correttiva 2017, che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura

Tutti i chiarimenti sullo split payment, anche dei professionisti, in una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n.27/E del 7 novembre 2017, che illustra tutte le novità introdotte dal decreto-legge 50/2017 (cd. Manovra correttiva) in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Le novità, su cui si sofferma il documento di prassi, riguardano in particolare l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da Pa centrali o
locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa. Altra novità riguarda l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Cos’è lo split payment
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (PA e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Nella circolare 27/E vengono quindi illustrate le modifiche introdotte dal decreto-legge 50/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

I destinatari a cui fatturare con lo split payment
Si fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società: sono interessati tutti quei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico, ossia tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi del MEF.

Split payment professionisti
Nella circolare c'è anche una parte dedicata allo split payment dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Esigibilità a due vie ?
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del MEF ha introdotto la possibilità per le PA e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Nessuna correzione per gli errori da luglio a oggi

Si chiarisce, infine, che i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. A partire da oggi, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.